“La dottrina non cambia, la novità riguarda solo la prassi pastorale”. Lo slogan, ormai ripetuto da un anno, da una parte tranquillizza quei conservatori che misurano tutto in termini di enunciazioni dottrinali, dall’altra incoraggia quei progressisti che alla dottrina attribuiscono scarso valore e tutto confidano nel primato della prassi. Un clamoroso esempio di rivoluzione culturale proposta in nome della prassi ci viene offerto dalla relazione dedicata a Il Vangelo della famiglia con cui il cardinale Walter Kasper ha aperto il 20 febbraio i lavori del Concistoro straordinario sulla famiglia. Il testo, definito da padre Federico Lombardi come “in grande sintonia” con il pensiero di Papa Francesco, merita anche per questo di essere valutato in tutta la sua portata.
Punto di partenza del cardinale Kasper è la constatazione che “tra la dottrina della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia e le convinzioni vissute di molti cristiani si è creato un abisso”. Il cardinale evita però di formulare un giudizio negativo su queste “convinzioni”, antitetiche alla fede cristiana, eludendo la domanda di fondo: perché esiste questo abisso tra la dottrina della Chiesa e la filosofia di vita dei cristiani contemporanei? Qual è la natura, quali sono le cause del processo di dissoluzione della famiglia? In nessuna parte della sua relazione si dice che la crisi della famiglia è la conseguenza di un attacco programmato alla famiglia, frutto di una concezione del mondo laicista che ad essa si oppone. E questo malgrado il recente documento sugli Standard per l’educazione sessuale dell’“Organizzazione Mondiale della Sanità” (OMS), l’approvazione del “rapporto Lunacek” da parte del Parlamento europeo, la legalizzazione dei matrimoni omosessuali e del reato di omofobia da parte di tanti governi occidentali. Ma ci si chiede ancora: è possibile nel 2014 dedicare 25 pagine al tema della famiglia, ignorando l’oggettiva aggressione che la famiglia, non soltanto cristiana, ma naturale, subisce in tutto il mondo? Quali possono essere le ragioni di questo silenzio se non una subordinazione psicologica e culturale a quei poteri mondani che dell’attacco alla famiglia sono i promotori?
Nella parte fondamentale della sua relazione, dedicata al problema dei divorziati risposati, il cardinale Kasper non esprime una sola parola di condanna sul divorzio e sulle sue disastrose conseguenze sulla società occidentale. Ma non è giunto il momento di dire che gran parte della crisi della famiglia risale proprio all’introduzione del divorzio e che i fatti dimostrano come la Chiesa avesse ragione a combatterlo? Chi dovrebbe dirlo se non un cardinale di Santa Romana Chiesa? Ma al cardinale sembra interessare solo il “cambiamento di paradigma” che la situazione dei divorziati risposati oggi esige.
Quasi a prevenire le immediate obiezioni, il cardinale mette subito le mani avanti: la Chiesa “non può proporre una soluzione diversa o contraria alle parole di Gesù”. L’indissolubilità di un matrimonio sacramentale e l’impossibilità di un nuovo matrimonio durante la vita dell’altro partner “fa parte della tradizione di fede vincolante della Chiesa che non può essere abbandonata o sciolta richiamandosi a una comprensione superficiale della misericordia a basso prezzo”. Ma immediatamente dopo aver proclamato la necessità di rimanere fedeli alla Tradizione, il cardinale Kasper avanza due devastanti proposte per aggirare il perenne Magistero della Chiesa in materia di famiglia e di matrimonio.
Il metodo da adottare, secondo Kasper, è quello seguito dal Concilio Vaticano II sulla questione dell’ecumenismo o della libertà religiosa: cambiare la dottrina, senza mostrare di modificarla. “Il Concilio – afferma – senza violare la tradizione dogmatica vincolante ha aperto delle porte”. Aperto delle porte a che cosa? Alla violazione sistematica, sul piano della prassi, di quella tradizione dogmatica di cui a parole si afferma la cogenza.
La prima strada per vanificare la Tradizione prende spunto dalla esortazione apostolica Familiaris consortio di Giovanni Paolo II, laddove dice che alcuni divorziati risposati “sono soggettivamente certi in coscienza che il loro precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido” (n. 84). La Familiaris consortio precisa però che la decisione della validità del matrimonio non può essere lasciata alla valutazione soggettiva della persona, ma ai tribunali ecclesiastici, istituiti dalla Chiesa per difendere il sacramento del matrimonio. Proprio riferendosi a questi tribunali, il cardinale affonda il colpo: “Poiché essi non sono iure divino, ma si sono sviluppati storicamente, ci si domanda talvolta se la via giudiziaria debba essere l’unica via per risolvere il problema o se non sarebbero possibili altre procedure più pastorali e spirituali, In alternativa si potrebbe pensare che il vescovo possa affidare questo compito a un sacerdote con esperienza spirituale e pastorale quale penitenziere o vicario episcopale”.
La proposta è dirompente. I tribunali ecclesiastici sono gli organi a cui è normalmente affidato l’esercizio della potestà giudiziaria della Chiesa. I tre principali tribunali sono la Penitenzieria apostolica, che giudica i casi del foro interno, la Rota Romana, che riceve in appello le sentenze da qualsiasi altro tribunale ecclesiastico e la Segnatura Apostolica, che è il supremo organo giudiziario, con qualche analogia con la Corte di Cassazione nei confronti dei tribunali italiani. Benedetto XIV, con la sua celebre costituzione Dei Miseratione, introdusse nel giudizio matrimoniale il principio della duplice decisione giudiziaria conforme. Questa prassi tutela la ricerca della verità, garantisce un risultato processuale giusto, e dimostra l’importanza che la Chiesa attribuisce al sacramento del matrimonio e alla sua indissolubilità. La proposta di Kasper mette in causa il giudizio oggettivo del tribunale ecclesiastico, che verrebbe sostituito da un semplice sacerdote, chiamato non più a salvaguardare il bene del matrimonio, ma a soddisfare le esigenze della coscienza dei singoli.
Richiamandosi al discorso del 24 gennaio 2014 agli officiali del Tribunale della Rota Romana nel quale papa Francesco afferma che l’attività giudiziaria ecclesiale ha una connotazione profondamente pastorale, Kasper assorbe la dimensione giudiziaria in quella pastorale, affermando la necessità di una nuova “ermeneutica giuridica e pastorale”, che veda, dietro ogni causa, la “persona umana”. “Davvero è possibile – si chiede – che si decida del bene e del male delle persone in seconda e terza istanza solo sulla base di atti, vale a dire di carte, ma senza conoscere la persona e la sua situazione?”. Queste parole sono offensive verso i tribunali ecclesiastici e per la Chiesa stessa, i cui atti di governo e di magistero sono fondati su carte, dichiarazioni, atti giuridici e dottrinali, tutti finalizzati alla “salus animarum”. Si può facilmente immaginare come le nullità matrimoniali dilagherebbero, introducendo il divorzio cattolico di fatto, se non di diritto, con un danno devastante proprio per il bene delle persone umane.
Il cardinale Kasper ne sembra consapevole, perché aggiunge: “Sarebbe sbagliato cercare la soluzione del problema solo in un generoso allargamento della procedura di nullità del matrimonio”. Bisogna “prendere in considerazione anche la questione più difficile della situazione del matrimonio rato e consumato tra battezzati, dove la comunione di vita matrimoniale si è irrimediabilmente spezzata e uno o entrambi i coniugi hanno contratto un secondo matrimonio civile”. Kasper cita a questo punto una dichiarazione per la Dottrina della Fede del 1994 secondo cui i divorziati risposati non possono ricevere la comunione sacramentale, ma possono ricevere quella spirituale. Si tratta di una dichiarazione in linea con la Tradizione della Chiesa. Ma il cardinale fa un balzo in avanti, ponendo questa domanda: “Chi riceve la comunione spirituale è una cosa sola con Gesù Cristo; come può quindi essere in contraddizione con il comandamento di Cristo? Perché, quindi, non può ricevere anche la comunione sacramentale? Se escludiamo dai sacramenti i cristiani divorziati risposati (…) non mettiamo forse in discussione la struttura fondamentale sacramentale della Chiesa?”.
In realtà non c’è nessuna contraddizione nella prassi plurisecolare della Chiesa. I divorziati risposati non sono dispensati dai loro doveri religiosi. Come cristiani battezzati sono sempre tenuti ad osservare i comandamenti di Dio e della Chiesa. Essi hanno dunque non solo il diritto, ma il dovere di andare a Messa, di osservare i precetti della Chiesa e di educare cristianamente i figli. Non possono ricevere la comunione sacramentale perché si trovano in peccato mortale, ma possono fare la comunione spirituale, perché anche chi si trova in condizione di peccato grave deve pregare, per ottenere la grazia di uscire dal peccato. Ma la parola peccato non rientra nel vocabolario del cardinale Kasper e mai affiora nella sua relazione al Concistoro. Come meravigliarsi se, come lo stesso papa Francesco ha dichiarato lo scorso 31 gennaio, oggi “si è perso il senso del peccato”?
La Chiesa dei primordi, secondo il cardinale Kasper, “ci dà un’indicazione che può servire come via d’uscita” a quello che egli definisce “il dilemma”. Il cardinale afferma che nei primi secoli esisteva la prassi per cui alcuni cristiani, pur essendo ancora in vita il primo partner, dopo un tempo di penitenza, vivevano un secondo legame. “Origene – afferma – parla di questa consuetudine, definendola ‘non irragionevole’. Anche Basilio il grande e Gregorio Nazianzeno – due padri della Chiesa ancora indivisa! – fanno riferimento a tale pratica. Lo stesso Agostino, altrimenti piuttosto severo sulla questione, almeno in un punto sembra non aver escluso ogni soluzione pastorale. Questi Padri volevano, per ragioni pastorali, al fine di “evitare il peggio”, tollerare ciò che di per sé è impossibile accettare”.
E’ un peccato che il cardinale non dia i suoi riferimenti patristici, perché la realtà storica è tutt’altra da come la descrive. Il padre George H. Joyce, nel suo studio storico-dottrinale sul Matrimonio cristiano (1948) ha dimostrato che durante i primi cinque secoli dell’era cristiana non si può incontrare nessun decreto di un Concilio, né alcuna dichiarazione di un Padre della Chiesa che sostenga la possibilità di scioglimento del vincolo matrimoniale. Quando, nel secondo secolo, Giustino, Atenagora, Teofilo di Antiochia, accennano alla proibizione evangelica del divorzio, non danno alcuna indicazione di eccezione. Clemente di Alesandria e Tertulliano sono ancora più espliciti. E Origene, pur cercando qualche giustificazione per la prassi adottata da alcuni vescovi, precisa che essa contraddice la Scrittura e la Tradizione della Chiesa (Comment. In Matt., XIV, c. 23, in Patrologia Greca, vol. 13, col. 1245). Due tra i primi concili della Chiesa, quello di Elvira (306) e quello di Arles (314), lo ribadiscono chiaramente. In tutte le parti del mondo la Chiesa riteneva lo scioglimento del vincolo come impossibile e il divorzio con diritto a seconde nozze era del tutto sconosciuto. Quello, tra i Padri, che trattò la questione dell’indissolubilità più ampiamente fu sant’Agostino, in molte sue opere, dal De diversis Quaestionibus (390) al De Coniugijs adulterinis (419). Egli confuta chi si lamentava della severità della Chiesa in materia matrimoniale ed è sempre incrollabilmente fermo sull’indissolubilità del matrimonio, dimostrando che esso, una volta contratto non si può più rompere per qualunque ragione o circostanza. E’ a lui che si deve la celebre distinzione tra i tre beni del matrimonio: proles, fides e sacramentum.
Altrettanto falsa è la tesi di una duplice posizione, latina e orientale, di fronte al divorzio, nei primi secoli della Chiesa. Fu solo dopo Giustiniano che la Chiesa di Oriente iniziò a cedere al cesaropapismo, adeguandosi alle leggi bizantine che tolleravano il divorzio, mentre la Chiesa di Roma affermava la verità e l’indipendenza della sua dottrina di fronte al potere civile. Per quanto riguarda san Basilio invitiamo il cardinale Kasper a leggere le sue lettere e a trovare in esse un passo che autorizzi esplicitamente il secondo matrimonio. Il suo pensiero è riassunto da quanto scrive nell’Ethica: “Non è lecito ad un uomo rimandare la sua moglie e sposarne un’altra. Né è permesso ad un uomo sposare una donna che sia stata divorziata da suo marito” (Ethica, Regula 73, c. 2, in Patrologia Greca, vol. 31, col. 852). Lo stesso si dica dell’altro autore citato dal cardinale, san Gregorio Nazianzeno, che con chiarezza scrive: “il divorzio è assolutamente contrario alle nostre leggi, sebbene le leggi dei Romani giudichino diversamente” (Epistola 144, in Patrologia Greca, vol. 37, col. 248).
La “pratica penitenziale canonica” che il cardinale Kasper propone come via di uscita dal “dilemma”, aveva nei primi secoli un significato esattamente opposto a quello che egli sembra volergli attribuire. Essa non veniva compiuta per espiare il primo matrimonio, ma per riparare il peccato del secondo, ed esigeva ovviamente il pentimento di questo peccato. L’undicesimo concilio di Cartagine (407), ad esempio, emanò un canone così concepito: “Decretiamo che, secondo la disciplina evangelica ed apostolica, la legge non permette né ad un uomo divorziato dalla moglie, né a una donna ripudiata dal marito, di passare ad altre nozze; ma che tali persone devono rimanere sole, oppure si riconcilino a vicenda, e che se violano questa legge, essi debbono fare penitenza” (Hefele-Leclercq, Histoire des Conciles, vol. II (I), p. 158).
La posizione del cardinale si fa qui paradossale. Invece di pentirsi della situazione di peccato in cui si trova, il cristiano risposato si dovrebbe pentire del primo matrimonio, o quanto meno del suo fallimento, di cui magari egli è totalmente incolpevole. Inoltre, una volta ammessa la legittimità delle convivenze postmatrimoniali, non si vede perché non dovrebbero essere consentite le convivenze prematrimoniali, se stabili e sincere. Cadono gli “assoluti morali”, che l’enciclica di Giovanni Paolo II Veritatis splendor aveva con tanta forza ribadito. Ma il cardinale Kasper prosegue tranquillo nel suo ragionamento.
“Se un divorziato risposato -1. Si pente del suo fallimento nel primo matrimonio, 2. Se ha chiarito gli obblighi del primo matrimonio, se è definitivamente escluso che torni indietro, 3. Se non può abbandonare senza altre colpe gli impegni assunti con il nuovo matrimonio civile, 4. Se però si sforza di vivere al meglio delle sue possibilità il secondo matrimonio a partire dalla fede e di educare i propri figli nella fede, 5. Se ha desiderio dei sacramenti quale fonte di forza nella sua situazione, dobbiamo o possiamo negargli, dopo un tempo di nuovo orientamento (metanoia), il sacramento della penitenza e poi della comunione?”.
A queste domande ha già risposto il cardinale Müller, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede (La forza della grazia, “L’Osservatore Romano”, 23 ottobre 2013) richiamando la Familiaris consortio, che al n. 84 fornisce delle precise indicazioni di carattere pastorale coerenti con l’insegnamento dogmatico della Chiesa sul matrimonio: “Insieme col Sinodo, esorto caldamente i pastori e l’intera comunità dei fedeli affinché aiutino i divorziati procurando con sollecita carità che non si considerino separati dalla Chiesa, potendo e anzi dovendo, in quanto battezzati, partecipare alla sua vita. Siano esortati ad ascoltare la Parola di Dio, a frequentare il sacrificio della Messa, a perseverare nella preghiera, a dare incremento alle opere di carità e alle iniziative della comunità in favore della giustizia, a educare i figli nella fede cristiana, a coltivare lo spirito e le opere di penitenza per implorare così, di giorno in giorno, la grazia di Dio. La Chiesa preghi per loro, li incoraggi, si dimostri madre misericordiosa e così li sostenga nella fede e nella speranza. La Chiesa, tuttavia, ribadisce la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati. Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell’unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall’Eucaristia”.
La posizione della Chiesa è inequivocabile. La comunione ai divorziati risposati viene negata perché il matrimonio è indissolubile e nessuna delle ragioni addotte dal cardinale Kasper permette la celebrazione di un nuovo matrimonio o la benedizione di un’unione pseudo-matrimoniale. La Chiesa non lo permise ad Enrico VIII, perdendo il Regno di Inghilterra, e non lo permetterà mai perché, come ha ricordato Pio XII ai parroci di Roma il 16 marzo 1946: “Il matrimonio fra battezzati validamente contratto e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà sulla terra, nemmeno dalla Suprema Autorità ecclesiastica”. Ovvero nemmeno dal Papa e tantomeno del cardinale Kasper.
(di Roberto de Mattei su “Il Foglio” del 01/03/2014)