CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
NORME COMPLEMENTARI ALLA COSTITUZIONE APOSTOLICA ANGLICANORUM COETIBUS
4 novembre 2009
In questi ultimi tempi lo Spirito Santo ha spinto gruppi anglicani a chiedere più volte e insistentemente di essere ricevuti, anche corporativamente, nella piena comunione cattolica e questa Sede Apostolica ha benevolmente accolto la loro richiesta. Il Successore di Pietro infatti, che dal Signore Gesù ha il mandato di garantire l’unità dell’episcopato e di presiedere e tutelare la comunione universale di tutte le Chiese, non può non predisporre i mezzi perché tale santo desiderio possa essere realizzato.
Dipendenza dalla Santa Sede
Articolo 1
Ciascun Ordinariato dipende dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e mantiene stretti rapporti con gli altri Dicasteri Romani a seconda della loro competenza.
Rapporti con le Conferenze Episcopali e i Vescovi diocesani
Articolo 2
§ 1. L’Ordinario segue le direttive della Conferenza Episcopale nazionale in quanto compatibili con le norme contenute nella Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus.
§ 2. L’Ordinario è membro della rispettiva Conferenza Episcopale.
Articolo 3
L’Ordinario, nell’esercizio del suo ufficio, deve mantenere stretti legami di comunione con il Vescovo della Diocesi in cui l’Ordinariato è presente per coordinare la sua azione pastorale con il piano pastorale della Diocesi.
L’Ordinario
Articolo 4
§ 1. L’Ordinario può essere un vescovo o un presbitero nominato dal Romano Pontefice ad nutum Sanctae Sedis, in base ad una terna presentata dal Consiglio di governo. Per lui si applicano i cann. 383-388, 392-394 e 396-398 del Codice di Diritto Canonico.
§ 2. L’Ordinario ha la facoltà di incardinare nell’Ordinariato i ministri anglicani entrati nella piena comunione con la Chiesa Cattolica e i candidati appartenenti all’Ordinariato da lui promossi agli Ordini Sacri.
§ 3. Sentita la Conferenza Episcopale e ottenuto il consenso del Consiglio di governo e l’approvazione della Santa Sede, l’Ordinario, se ne vede la necessità, può erigere decanati territoriali, sotto la guida di un delegato dell’Ordinario e comprendenti i fedeli di più parrocchie personali.
I fedeli dell’Ordinariato
Articolo 5
§ 1. I fedeli laici provenienti dall’Anglicanesimo che desiderano appartenere all’Ordinariato, dopo aver fatto la Professione di fede e, tenuto conto del can. 845, aver ricevuto i Sacramenti dell’Iniziazione, debbono essere iscritti in un apposito registro dell’Ordinariato. Coloro che sono stati battezzati nel passato come cattolici fuori dall’Ordinariato non possono ordinariamente essere ammessi come membri, a meno che siano congiunti di una famiglia appartenente all’Ordinariato.
§ 2. I fedeli laici e i membri di Istituti di Vita Consacrata e di Società di Vita Apostolica, quando collaborano in attività pastorali o caritative, diocesane o parrocchiali, dipendono dal Vescovo diocesano o dal parroco del luogo, per cui in questo caso la potestà di questi ultimi è esercitata in modo congiunto con quella dell’Ordinario e del parroco dell’Ordinariato.
Il clero
Articolo 6
§ 1. L’Ordinario, per ammettere candidati agli Ordini Sacri deve ottenere il consenso del Consiglio di governo. In considerazione della tradizione ed esperienza ecclesiale anglicana, l’Ordinario può presentare al Santo Padre la richiesta di ammissione di uomini sposati all’ordinazione presbiterale nell’Ordinariato, dopo un processo di discernimento basato su criteri oggettivi e le necessità dell’Ordinariato. Tali criteri oggettivi sono determinati dall’Ordinario, dopo aver consultato la Conferenza Episcopale locale, e debbono essere approvati dalla Santa Sede.
§ 2. Coloro che erano stati ordinati nella Chiesa Cattolica e in seguito hanno aderito alla Comunione Anglicana, non possono essere ammessi all’esercizio del ministero sacro nell’Ordinariato. I chierici anglicani che si trovano in situazioni matrimoniali irregolari non possono essere ammessi agli Ordini Sacri nell’Ordinariato.
§ 3. I presbiteri incardinati nell’Ordinariato ricevono le necessarie facoltà dall’Ordinario.
Articolo 7
§ 1. L’Ordinario deve assicurare un’adeguata remunerazione ai chierici incardinati nell’Ordinariato e provvedere alla previdenza sociale per sovvenire alle loro necessità in caso di malattia, di invalidità o vecchiaia.
§ 2. L’Ordinario potrà convenire con la Conferenza Episcopale eventuali risorse o fondi disponibili per il sostentamento del clero dell’Ordinariato.
§ 3. In caso di necessità, i presbiteri, con il permesso dell’Ordinario, potranno esercitare una professione secolare, compatibile con l’esercizio del ministero sacerdotale (cf. CIC, can. 286).
Articolo 8
§ 1. I presbiteri, pur costituendo il presbiterio dell’Ordinariato, possono essere eletti membri del Consiglio Presbiterale della Diocesi nel cui territorio esercitano la cura pastorale dei fedeli dell’Ordinariato (cf. CIC, can. 498, § 2).
§ 2. I presbiteri e i diaconi incardinati nell’Ordinariato possono essere, secondo il modo determinato dal Vescovo diocesano, membri del Consiglio Pastorale della Diocesi nel cui territorio esercitano il loro ministero (cf. CIC, can. 512, § 1).
Articolo 9
§ 1. I chierici incardinati nell’Ordinariato devono essere disponibili a prestare aiuto alla Diocesi in cui hanno il domicilio o il quasi-domicilio, dovunque sia ritenuto opportuno per la cura pastorale dei fedeli. In questo caso dipendono dal Vescovo diocesano per quello che riguarda l’incarico pastorale o l’ufficio che ricevono.
§ 2. Dove e quando sia ritenuto opportuno, i chierici incardinati in una Diocesi o in un Istituto di Vita Consacrata o in una Società di Vita Apostolica, col consenso scritto rispettivamente del loro Vescovo diocesano o del loro Superiore, possono collaborare alla cura pastorale dell’Ordinariato. In questo caso dipendono dall’Ordinario per quello che riguarda l’incarico pastorale o l’ufficio che ricevono.
§ 3. Nei casi previsti nei paragrafi precedenti deve intervenire una convenzione scritta tra l’Ordinario e il Vescovo diocesano o il Superiore dell’Istituto di Vita Consacrata o il Moderatore della Società di Vita Apostolica, in cui siano chiaramente stabiliti i termini della collaborazione e tutto ciò che riguarda il sostentamento.
Articolo 10
§ 1. La formazione del clero dell’Ordinariato deve raggiungere due obiettivi: 1) una formazione congiunta con i seminaristi diocesani secondo le circostanze locali; 2) una formazione, in piena armonia con la tradizione cattolica, in quegli aspetti del patrimonio anglicano di particolare valore.
§ 2. I candidati al sacerdozio riceveranno la loro formazione teologica con gli altri seminaristi in un seminario o in una facoltà teologica, sulla base di un accordo intervenuto tra l’Ordinario e il Vescovo diocesano o i Vescovi interessati. I candidati possono ricevere una particolare formazione sacerdotale secondo un programma specifico nello stesso seminario o in una casa di formazione appositamente eretta, col consenso del Consiglio di governo, per la trasmissione del patrimonio anglicano.
§ 3. L’Ordinariato deve avere una sua Ratio institutionis sacerdotalis, approvata dalla Santa Sede; ogni casa di formazione dovrà redigere un proprio Regolamento, approvato dall’Ordinario (cf. CIC, can. 242, §1).
§ 4. L’Ordinario può accettare come seminaristi solo i fedeli che fanno parte di una parrocchia personale dell’Ordinariato o coloro che provengono dall’Anglicanesimo e hanno ristabilito la piena comunione con la Chiesa Cattolica.
§ 5. L’Ordinariato cura la formazione permanente dei suoi chierici, partecipando anche a quanto predispongono a questo scopo a livello locale la Conferenza Episcopale e il Vescovo diocesano.
I Vescovi già anglicani
Articolo 11
§ 1. Un Vescovo già anglicano e coniugato è eleggibile per essere nominato Ordinario. In tal caso è ordinato presbitero nella Chiesa cattolica ed esercita nell’Ordinariato il ministero pastorale e sacramentale con piena autorità giurisdizionale.
§ 2. Un Vescovo già anglicano che appartiene all’Ordinariato può essere chiamato ad assistere l’Ordinario nell’amministrazione dell’Ordinariato.
§ 3. Un Vescovo già anglicano che appartiene all’Ordinariato può essere invitato a partecipare agli incontri della Conferenza dei Vescovi del rispettivo territorio, nello stesso modo di un vescovo emerito.
§ 4. Un Vescovo già anglicano che appartiene all’Ordinariato e che non è stato ordinato vescovo nella Chiesa Cattolica, può chiedere alla Santa Sede il permesso di usare le insegne episcopali.
Il Consiglio di governo
Articolo 12
§ 1. Il Consiglio di governo, in accordo con gli Statuti approvati dall’Ordinario, ha i diritti e le competenze che secondo il Codice di Diritto Canonico sono propri del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Consultori.
§ 2. Oltre tali competenze, l’Ordinario ha bisogno del consenso del Consiglio di governo per:
a. ammettere un candidato agli Ordini Sacri;
b. erigere o sopprimere una parrocchia personale;
c. erigere o sopprimere una casa di formazione;
d. approvare un programma formativo.
§ 3. L’Ordinario deve inoltre sentire il parere del Consiglio di governo circa gli indirizzi pastorali dell’Ordinariato e i principi ispiratori della formazione dei chierici.
§ 4. Il Consiglio di governo ha voto deliberativo:
a. per formare la terna di nomi da inviare alla Santa Sede per la nomina dell’Ordinario;
b. nell’elaborare le proposte di cambiamento delle Norme Complementari dell’Ordinariato da presentare alla Santa Sede;
c. nella redazione degli Statuti del Consiglio di governo, degli Statuti del Consiglio Pastorale e del Regolamento delle case di formazione.
§ 5. Il Consiglio di governo è composto secondo gli Statuti del Consiglio. La metà dei membri è eletta dai presbiteri dell’Ordinariato.
Il Consiglio Pastorale
Articolo 13
§ 1. Il Consiglio Pastorale, istituito dall’Ordinario, esprime il suo parere circa l’attività pastorale dell’Ordinariato.
§ 2. Il Consiglio Pastorale, presieduto dall’Ordinario, è retto dagli Statuti approvati dall’Ordinario.
Le parrocchie personali
Articolo 14
§ 1. Il parroco può essere assistito nella cura pastorale della parrocchia da un vicario parrocchiale, nominato dall’Ordinario; nella parrocchia dev’essere costituito un Consiglio pastorale e un Consiglio per gli affari economici.
§ 2. Se non c’è un vicario, in caso di assenza, d’impedimento o di morte del parroco, il parroco del territorio in cui si trova la chiesa della parrocchia personale, può esercitare, se necessario, le sue facoltà di parroco in modo suppletivo.
§ 3. Per la cura pastorale dei fedeli che si trovano nel territorio di Diocesi in cui non è stata eretta una parrocchia personale, sentito il parere del Vescovo diocesano, l’Ordinario può provvedere con una quasi-parrocchia (cf. CIC, can. 516, § 1).
Il Sommo Pontefice Benedetto XVI, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto, ha approvato le presenti Norme Complementari alla Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, decise dalla Sessione Ordinaria di questa Congregazione, e ne ha ordinato le pubblicazione.
William Card. Levada
Prefetto
+ Luis. F. Ladaria, S.I.
Arcivescovo tit. di Thibica
Segretario
[01641-01.01] [Testo originale: Italiano]
Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 4 novembre 2009, Memoria di San Carlo Borromeo.
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CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
NORME COMPLEMENTARI ALLA COSTITUZIONE APOSTOLICA ANGLICANORUM COETIBUS
4 novembre 2009
In questi ultimi tempi lo Spirito Santo ha spinto gruppi anglicani a chiedere più volte e insistentemente di essere ricevuti, anche corporativamente, nella piena comunione cattolica e questa Sede Apostolica ha benevolmente accolto la loro richiesta. Il Successore di Pietro infatti, che dal Signore Gesù ha il mandato di garantire l’unità dell’episcopato e di presiedere e tutelare la comunione universale di tutte le Chiese, non può non predisporre i mezzi perché tale santo desiderio possa essere realizzato.
Prefazione al secondo volume dei miei scritti
di Joseph Ratzinger
Dopo la pubblicazione dei miei scritti sulla liturgia segue ora nell’edizione generale delle mie opere un libro con studi sulla teologia del grande francescano e dottore della Chiesa Bonaventura Fidanza. Fin dall’inizio è stato evidente che quest’opera avrebbe contenuto anche i miei studi sul concetto di Rivelazione in san Bonaventura, condotti assieme all’interpretazione della sua teologia della storia, negli anni 1953-1955, ma finora inediti.
Per completare tutto questo lavoro il manoscritto avrebbe dovuto essere rivisto e corretto secondo le moderne modalità editoriali, cosa che io non mi sono sentito in grado di fare. La professoressa Marianne Schlosser di Vienna, profonda conoscitrice della teologia medievale e in particolare delle opere di san Bonaventura, si è degnamente offerta di svolgere tale lavoro necessario e di certo non facile. Per questo non posso che ringraziarla di tutto cuore. Discutendo del progetto ci siamo subito trovati d’accordo che non si sarebbe tentato di rielaborare il libro dal punto di vista contenutistico e di portare la ricerca allo stato attuale. Più di mezzo secolo dopo la stesura del testo, questo avrebbe significato in pratica scrivere un nuovo libro. Inoltre desideravo fosse un’edizione "storica", che offrisse così com’era un testo concepito in un lontano passato, lasciando alla ricerca la possibilità di trarne utilità anche oggi. Della cura editoriale svolta tratta l’introduzione della professoressa Schlosser, che con i suoi collaboratori ha investito molto tempo e molto impegno dedicato all’allestimento di un’edizione storica del testo, confidando nel fatto che teologicamente e storicamente valesse la pena renderlo accessibile a tutti nella sua interezza.
Nella seconda parte del libro viene nuovamente presentata "La teologia della storia di san Bonaventura" come fu pubblicata nel 1959. I saggi che seguono sono tratti, con poche eccezioni, dallo studio sull’interpretazione della Rivelazione e della teologia della storia. In alcuni casi sono stati adattati per poter costituire un testo in sé completo, modificandoli leggermente secondo il contesto.
L’idea di aggiornare il manoscritto e presentarlo come libro al pubblico dovetti abbandonarla temporaneamente assieme al progetto di uno studio commentato dell’"Hexameron", perché l’attività di esperto conciliare e le esigenze della mia docenza accademica erano così impegnative da rendere impensabile la ricerca medievalistica. Nel periodo postconciliare la situazione teologica mutata e la nuova situazione nell’università tedesca mi assorbirono così tanto che rimandai il lavoro su Bonaventura al periodo successivo al pensionamento. Nel frattempo il Signore mi ha condotto lungo altre vie e così il libro viene pubblicato ora nella sua forma presente. Auspico che altri possano svolgere il compito di commentare l’"Hexameron".
In un primo momento l’esposizione del tema dell’opera potrebbe apparire sorprendente e di fatto lo è. Dopo la mia tesi sul concetto di Chiesa di sant’Agostino, il mio maestro Gottlieb Söhngen mi propose di dedicarmi al medioevo e in particolare alla figura di san Bonaventura, che fu il più significativo rappresentante della corrente agostiniana nella teologia medievale.
Per quanto riguarda il contenuto, ho dovuto affrontare la seconda importante questione di cui si occupa la teologia fondamentale, ovvero il tema della Rivelazione. A quel tempo, in particolare a motivo della celebre opera di Oscar Cullmann "Christus und die Zeit [Cristo e il tempo]" (Zürich, 1946), il tema della storia della salvezza, specialmente il suo rapporto con la metafisica, era diventato il punto focale dell’interesse teologico. Se la Rivelazione nella teologia neoscolastica era stata intesa essenzialmente come trasmissione divina di misteri, che restano inaccessibili all’intelletto umano, oggi la Rivelazione viene considerata una manifestazione di sé da parte di Dio in un’azione storica e la storia della salvezza viene vista come elemento centrale della Rivelazione. Mio compito era quello di cercare di scoprire come Bonaventura avesse inteso la Rivelazione e se per lui esistesse qualcosa di simile a un’idea di "storia della salvezza".
È stato un compito difficile. La teologia medievale non possiede alcun trattato "de Revelatione", sulla Rivelazione, come invece accade nella teologia moderna. Inoltre, dimostrai subito che la teologia medievale non conosce neanche un termine per esprimere da un punto di vista contenutistico il nostro moderno concetto di Rivelazione. La parola "revelatio", che è comune alla neoscolastica e alla teologia medievale, non significa, come si è andato evidenziando, la stessa cosa nella teologia medievale e in quella moderna. Per questo ho dovuto cercare le risposte alla mia impostazione del problema in altre forme linguistiche e di pensiero e addirittura modificarla rispetto a quando mi ero avvicinato all’opera di Bonaventura. Innanzitutto bisognava condurre difficili ricerche sul suo linguaggio. Ho dovuto accantonare i nostri concetti per capire cosa Bonaventura intendesse per Rivelazione. In ogni caso si è dimostrato che il contenuto concettuale di Rivelazione si adattava a un gran numero di concetti: "revelatio", "manifestatio", "doctrina", "fides", e così via. Soltanto una visione d’insieme di questi concetti e delle loro asserzioni fa comprendere l’idea di Rivelazione in Bonaventura.
Il fatto che nella dottrina medievale non esistesse alcun concetto di "storia della salvezza" nel senso attuale del termine, è stato chiaro fin dall’inizio. Tuttavia due indizi dimostrano che in Bonaventura era presente il problema della rivelazione come cammino storico.
Innanzitutto si è presentata la doppia figura della Rivelazione come Antico e Nuovo Testamento, che ha posto la questione della sintonia fra l’unità della verità e la diversità della mediazione storica posta sin dall’età patristica e poi affrontata anche dai teologi medievali.
A questa forma classica della presenza del problema del rapporto tra storia e verità, che Bonaventura condivide con la teologia del suo tempo e che tratta a suo modo, si aggiunge in lui anche la novità del suo punto di vista storico, nel quale la storia, che è proseguimento dell’opera divina, diviene una sfida drammatica.
Gioacchino da Fiore (morto nel 1202) aveva insegnato un ritmo trinitario della storia. All’età del Padre (Antico Testamento) e all’età del Figlio (Nuovo Testamento, Chiesa) doveva seguire un’età dello Spirito Santo, nella quale con l’osservanza del Discorso della Montagna si sarebbero manifestati spirito di povertà, riconciliazione fra greci e latini, riconciliazione fra cristiani ed ebrei, e sarebbe giunto un tempo di pace. Grazie a una combinazione di cifre simboliche l’erudito abate aveva predetto l’inizio di una nuova età nel 1260. Intorno al 1240 il movimento francescano si imbatté in questi scritti che su molti ebbero un effetto elettrizzante: questa nuova età non era forse iniziata con san Francesco d’Assisi? Per questo motivo all’interno dell’Ordine si venne a creare una tensione drammatica fra "realisti", che volevano utilizzare l’eredità di san Francesco secondo le possibilità concrete della vita dell’Ordine quale era stata tramandata, e "spirituali", che invece puntavano alla novità radicale di un periodo storico nuovo.
Come ministro generale dell’Ordine, Bonaventura dovette affrontare l’enorme sfida di questa tensione, che per lui non era una questione accademica, ma un problema concreto del suo incarico di settimo successore di san Francesco. In questo senso la storia fu improvvisamente tangibile come realtà e come tale dovette essere affrontata con l’azione reale e con la riflessione teologica. Nel mio studio ho cercato di spiegare in che modo Bonaventura affrontò questa sfida e mise in rapporto la storia della salvezza con la Rivelazione.
Dal 1962 non avevo più ripreso in mano lo scritto. Quindi per me è stato entusiasmante rileggerlo dopo così tanto tempo. È chiaro che l’impostazione del problema così come il linguaggio del libro sono influenzati dalla realtà degli anni Cinquanta. Oltre tutto per le ricerche linguistiche non esistevano i mezzi tecnici che abbiamo ora. Per questo motivo l’opera ha i suoi limiti ed è evidentemente influenzata dal periodo storico in cui è stata concepita. Tuttavia, rileggendola ho ricavato l’impressione che le sue risposte siano fondate, sebbene superate in molti dettagli, e che ancora oggi abbiano qualcosa da dire. Soprattutto mi sono reso conto che la questione dell’essenza della Rivelazione e il fatto di riproporla, che è il tema del libro, hanno ancora oggi una loro urgenza, forse anche maggiore che in passato.
Al termine di questa prefazione desidero aggiungere al ringraziamento alla professoressa Schlosser anche quello al vescovo di Ratisbona Gerhard Ludwig Müller, che attraverso la fondazione dell’Institut Papst Benedikt XVI. ha reso possibile la pubblicazione di quest’opera e ha seguito, con attiva partecipazione, il processo editoriale dei miei scritti. Ringrazio inoltre i collaboratori dell’Istituto, il professor Rudolf Voderholzer, il dottor Christian Schaller, i signori Franz-Xaver Heibl e Gabriel Weiten. Non da ultimo ringrazio l’editrice Herder, che si è occupata della pubblicazione di questo libro con l’accuratezza che la caratterizza.
Dedico l’opera a mio fratello Georg per il suo ottantacinquesimo compleanno, grato per la comunione di pensiero e di cammino di tutta una vita.
Roma, solennità dell’Ascensione di Cristo 2009.
(fonte:  [chiesa.espresso.repubblica.it]
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Prefazione al secondo volume dei miei scritti
di Joseph Ratzinger
Dopo la pubblicazione dei miei scritti sulla liturgia segue ora nell'edizione generale delle mie opere un libro con studi sulla teologia del grande francescano e dottore della Chiesa Bonaventura Fidanza. Fin dall'inizio è stato evidente che quest'opera avrebbe contenuto anche i miei studi sul concetto di Rivelazione in san Bonaventura, condotti assieme all'interpretazione della sua teologia della storia, negli anni 1953-1955, ma finora inediti.
Tratto da Avvenire del 9 maggio 2008
Trent’anni fa, il 6 giugno 1978, entrò in vigore la legge 194. Pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 22 maggio, cominciò ad essere applicata dopo il rituale periodo di “vacatio legis”: 15 giorni dopo. Ci separano da quella data cinque milioni di aborti timbrati dallo Stato ed eseguiti nella forma del servizio sociale. Sono stati anche trent’anni di discussione sulla legge. Quanto meno il “popolo della vita” ha impedito che il capitolo fosse chiuso. È valsa e vale la pena? Questa domanda la pose Benedetto XVI, allora cardinale Ratzinger, il 19 dicembre 1987, concludendo un convegno su “Il diritto alla vita e l’Europa”. Oggi quando la discussione sulla Legge 194 è diventata più vivace, la rilettura di quel discorso è particolarmente opportuna. Nell’impossibilità di riportare l’intero testo, ne riprendiamo soltanto qualche brano.Ad una diffusa opinione pubblica di benpensanti può sembrare esagerato e inopportuno, anzi addirittura fastidioso che si continui a riproporre come questione decisiva il problema del rispetto della vita appena concepita e non ancora nata. Dopo i laceranti dibattiti concomitanti alla legalizzazione dell’aborto (avvenuta nell’ultimo quindicennio in quasi tutti i paesi occidentali) non si dovrebbe considerare ormai risolto il problema ed evitare quindi di riaprire ormai superate contrapposizioni ideologiche?
Perché non rassegnarsi ad aver perso questa battaglia e non dedicare invece le nostre energie ad iniziative che possono trovare il favore di un più grande consenso sociale? Restando alla superficie delle cose, si potrebbe essere convinti che, in fondo, l’approvazione legale dell’aborto ha cambiato poco nella nostra vita privata e nella vita delle nostre società. In fondo tutto sembra continuare esattamente come prima. Ognuno può regolarsi secondo coscienza: chi non vuole abortire non è costretto a farlo. Chi lo fa con l’approvazione di una legge – così si dice – forse lo farebbe comunque. Tutto si consuma nel silenzio di una sala operatoria, che almeno garantisce condizioni di una certa sicurezza dell’intervento. Il feto che non vedrà mai la luce è come se non fosse mai esistito. Chi se ne accorge? Perché continuare a dare voce pubblica a questo dramma?
Non è forse meglio lasciarlo sepolto nel silenzio della coscienza dei singoli protagonisti? (…) Il riconoscimento della sacralità della vita umana e della sua inviolabilità senza eccezioni non è un piccolo problema o questione che possa essere considerata relativa, in ordine al pluralismo delle opinioni presenti nella società moderna. Il testo della Genesi orienta la nostra riflessione in un duplice senso, che ben corrisponde alla duplice dimensione delle domande che ci eravamo posti all’inizio:
(…) Nella sua prefazione al noto libro del biologo francese Jaques Testart, L’oeuf transparent, il filosofo Michel Serres (apparentemente un non credente), affrontando la questione del rispetto dovuto all’embrione umano, si pone la domanda: «Chi è l’uomo?». Egli rileva che non vi sono risposte univoche e veramente soddisfacenti nella filosofia e nella cultura. Tuttavia egli nota che noi, pur non avendo una definizione teorica precisa dell’uomo, comunque nell’esperienza della vita concreta chi sia l’uomo lo sappiamo bene.
Lo sappiamo soprattutto quando ci troviamo di fronte a chi soffre, a chi è vittima del potere, a chi è indifeso e condannato a morte: «Ecce Homo!». Sì, questo non credente riporta proprio la frase di Pilato, che aveva tutto il potere, davanti a Gesù, spogliato, flagellato, coronato di spine e ormai condannato alla croce. Chi è l’uomo? È proprio il più debole e indifeso, colui che non ha né potere né voce per difendersi, colui al quale possiamo passare accanto nella vita facendo finta di non vederlo. Colui al quale possiamo chiudere il nostro cuore e dire che non è mai esistito.
E così, spontaneamente, ritorna alla memoria un’altra pagina evangelica, che voleva rispondere ad una simile richiesta di definizione: «Chi è il mio prossimo?» Sappiamo che per riconoscere chi è il nostro prossimo occorre accettare di fare il prossimo, cioè fermarsi, scendere da cavallo, avvicinarsi a colui che ha bisogno, prendersi cura di lui. «Ciò che avrete fatto al più piccolo di questi miei fratelli lo avrete fatto a me» (Mt 25,40).
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Dopo l’articolo dell’Arcivescovo Fisichella sulla "bambina brasiliana"
Pubblichiamo la chiarificazione della Congregazione per la Dottrina della Fede, riportata dal quotidiano della Santa Sede "L’Osservatore Romano" nella sua edizione dell’11 luglio, sull’articolo pubblicato dallo stesso quotidiano dall’Arcivescovo Rino Fisichella sulla bambina brasiliana sottoposta ad aborto dei due gemelli che aspettava.
Recentemente sono pervenute alla Santa Sede diverse lettere, anche da parte di alte personalità della vita politica ed ecclesiale, che hanno informato sulla confusione creatasi in vari Paesi, soprattutto in America Latina, a seguito della manipolazione e strumentalizzazione di un articolo di Sua Eccellenza Monsignor Rino Fisichella, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, sulla triste vicenda della «bambina brasiliana». In tale articolo, apparso su «L’Osservatore Romano» del 15 marzo 2009, si proponeva la dottrina della Chiesa, pur tenendo conto della situazione drammatica della suddetta bambina, che – come si poteva rilevare successivamente – era stata accompagnata con ogni delicatezza pastorale, in particolare dall’allora Arcivescovo di Olinda e Recife, Sua Eccellenza Monsignor José Cardoso Sobrinho. Al riguardo, la Congregazione per la Dottrina della Fede ribadisce che la dottrina della Chiesa sull’aborto provocato non è cambiata né può cambiare. Tale dottrina è stata esposta nei numeri 2270-2273 del Catechismo della Chiesa Cattolica in questi termini:
«La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto fin dal momento del concepimento. Dal primo istante della sua esistenza, l’essere umano deve vedersi riconosciuti i diritti della persona, tra i quali il diritto inviolabile di ogni essere innocente alla vita. "Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato" (Ger 1, 5). "Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra" (Sal 139, 15).
«Fin dal primo secolo la Chiesa ha dichiarato la malizia morale di ogni aborto provocato. Questo insegnamento non è mutato. Rimane invariabile. L’aborto diretto, cioè voluto come un fine o come un mezzo, è gravemente contrario alla legge morale: "Non uccidere il bimbo con l’aborto, e non sopprimerlo dopo la nascita" (Didaché, 2, 2). "Dio, padrone della vita, ha affidato agli uomini l’altissima missione di proteggere la vita, missione che deve essere adempiuta in modo degno dell’uomo. Perciò la vita, una volta concepita, deve essere protetta con la massima cura; e l’aborto come pure l’infanticidio sono abominevoli delitti" (Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 51).
«La cooperazione formale a un aborto costituisce una colpa grave. La Chiesa sanziona con una pena canonica di scomunica questo delitto contro la vita umana. "Chi procura l’aborto, se ne consegue l’effetto, incorre nella scomunica latae sententiae" (Cic, can. 1398), "per il fatto stesso d’aver commesso il delitto" (Cic, can. 1314) e alle condizioni previste dal diritto (cfr. Cic, cann. 1323-1324). La Chiesa non intende in tal modo restringere il campo della misericordia. Essa mette in evidenza la gravità del crimine commesso, il danno irreparabile causato all’innocente ucciso, ai suoi genitori e a tutta la società.
«Il diritto inalienabile alla vita di ogni individuo umano innocente rappresenta un elemento costitutivo della società civile e della sua legislazione: "I diritti inalienabili della persona dovranno essere riconosciuti e rispettati da parte della società civile e dell’autorità politica; tali diritti dell’uomo non dipendono né dai singoli individui, né dai genitori e neppure rappresentano una concessione della società e dello Stato: appartengono alla natura umana e sono inerenti alla persona in forza dell’atto creativo da cui ha preso origine. Tra questi diritti fondamentali bisogna, a questo proposito, ricordare: il diritto alla vita e all’integrità fisica di ogni essere umano dal concepimento alla morte… Nel momento in cui una legge positiva priva una categoria di esseri umani della protezione che la legislazione civile deve loro accordare, lo Stato viene a negare l’uguaglianza di tutti davanti alla legge. Quando lo Stato non pone la sua forza al servizio dei diritti di ciascun cittadino, e in particolare di chi è più debole, vengono minati i fondamenti stessi di uno Stato di diritto… Come conseguenza del rispetto e della protezione che vanno accordati al nascituro, a partire dal momento del suo concepimento, la legge dovrà prevedere appropriate sanzioni penali per ogni deliberata violazione dei suoi diritti" (Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione Donum vitae, III)».
Nell’Enciclica Evangelium vitae Papa Giovanni Paolo II ha riaffermato tale dottrina con la sua autorità di Supremo Pastore della Chiesa: «Con l’autorità che Cristo ha conferito a Pietro e ai suoi Successori, in comunione con i Vescovi – che a varie riprese hanno condannato l’aborto e che nella consultazione precedentemente citata, pur dispersi per il mondo, hanno unanimemente consentito circa questa dottrina – dichiaro che l’aborto diretto, cioè voluto come fine o come mezzo, costituisce sempre un disordine morale grave, in quanto uccisione deliberata di un essere umano innocente. Tale dottrina è fondata sulla legge naturale e sulla Parola di Dio scritta, è trasmessa dalla Tradizione della Chiesa ed insegnata dal Magistero ordinario e universale» (n. 62).
Per quanto riguarda l’aborto procurato in alcune situazioni difficili e complesse, vale l’insegnamento chiaro e preciso di Papa Giovanni Paolo II: «È vero che molte volte la scelta abortiva riveste per la madre carattere drammatico e doloroso, in quanto la decisione di disfarsi del frutto del concepimento non viene presa per ragioni puramente egoistiche e di comodo, ma perché si vorrebbero salvaguardare alcuni importanti beni, quali la propria salute o un livello dignitoso di vita per gli altri membri della famiglia. Talvolta si temono per il nascituro condizioni di esistenza tali da far pensare che per lui sarebbe meglio non nascere. Tuttavia, queste e altre simili ragioni, per quanto gravi e drammatiche, non possono mai giustificare la soppressione deliberata di un essere umano innocente» (Enciclica Evangelium vitae, n. 58).
Quanto alla problematica di determinati trattamenti medici al fine di preservare la salute della madre occorre distinguere bene tra due fattispecie diverse: da una parte un intervento che direttamente provoca la morte del feto, chiamato talvolta in modo inappropriato aborto «terapeutico», che non può mai essere lecito in quanto è l’uccisione diretta di un essere umano innocente; dall’altra parte un intervento in sé non abortivo che può avere, come conseguenza collaterale, la morte del figlio: «Se, per esempio, la salvezza della vita della futura madre, indipendentemente dal suo stato di gravidanza, richiedesse urgentemente un atto chirurgico, o altra applicazione terapeutica, che avrebbe come conseguenza accessoria, in nessun modo voluta né intesa, ma inevitabile, la morte del feto, un tale atto non potrebbe più dirsi un diretto attentato alla vita innocente. In queste condizioni l’operazione può essere considerata lecita, come altri simili interventi medici, sempre che si tratti di un bene di alto valore, qual è la vita, e non sia possibile di rimandarla dopo la nascita del bambino, né di ricorrere ad altro efficace rimedio» (Pio XII, Discorso al «Fronte della Famiglia» e all’Associazione Famiglie numerose, 27 novembre 1951).
Quanto alla responsabilità degli operatori sanitari, occorre ricordare le parole di Papa Giovanni Paolo II: «La loro professione li vuole custodi e servitori della vita umana. Nel contesto culturale e sociale odierno, nel quale la scienza e l’arte medica rischiano di smarrire la loro nativa dimensione etica, essi possono essere talvolta fortemente tentati di trasformarsi in artefici di manipolazione della vita o addirittura in operatori di morte. Di fronte a tale tentazione la loro responsabilità è oggi enormemente accresciuta e trova la sua ispirazione più profonda e il suo sostegno più forte proprio nell’intrinseca e imprescindibile dimensione etica della professione sanitaria, come già riconosceva l’antico e sempre attuale giuramento di Ippocrate, secondo il quale ad ogni medico è chiesto di impegnarsi per il rispetto assoluto della vita umana e della sua sacralità» (Enciclica Evangelium vitae, n. 89).
L'articolo Chiarificazione della Congregazione per la Dottrina della Fede sull’aborto procu proviene da J. Ratzinger's Fan Club.
Dopo l'articolo dell'Arcivescovo Fisichella sulla "bambina brasiliana"
Pubblichiamo la chiarificazione della Congregazione per la Dottrina della Fede, riportata dal quotidiano della Santa Sede "L'Osservatore Romano" nella sua edizione dell'11 luglio, sull'articolo pubblicato dallo stesso quotidiano dall'Arcivescovo Rino Fisichella sulla bambina brasiliana sottoposta ad aborto dei due gemelli che aspettava.
L'articolo Continua la Quaresima della Chiesa proviene da J. Ratzinger's Fan Club.
TERZA PARTE:
NUOVE PROPOSTE TERAPEUTICHE
CHE COMPORTANO LA MANIPOLAZIONE DELL’EMBRIONE
O DEL PATRIMONIO GENETICO UMANO
24. Le conoscenze acquisite negli ultimi anni hanno aperto nuove prospettive per la medicina rigenerativa e per la terapia delle malattie su base genetica. In particolare ha suscitato un grande interesse la ricerca sulle cellule staminali embrionali e sulle possibili applicazioni terapeutiche future, che tuttavia fino ad oggi non hanno trovato riscontro sul piano dei risultati effettivi, a differenza della ricerca sulle cellule staminali adulte. Dal momento che alcuni hanno ritenuto che i traguardi terapeutici eventualmente raggiungibili mediante le cellule staminali embrionali potevano giustificare diverse forme di manipolazione e di distruzione di embrioni umani, è emerso un insieme di questioni nell’ambito della terapia genica, della clonazione e dell’utilizzo di cellule staminali, sulle quali è necessario un attento discernimento morale.
La terapia genica
25. Con il termine terapia genica si intende comunemente l’applicazione all’uomo delle tecniche di ingegneria genetica con una finalità terapeutica, vale a dire, con lo scopo di curare malattie su base genetica, anche se recentemente si sta tentando di applicare la terapia genica al trattamento di malattie non ereditarie, ed in particolare al trattamento del cancro.
In teoria, è possibile applicare la terapia genica a due livelli: nelle cellule somatiche e nelle cellule germinali. La terapia genica somatica si propone di eliminare o ridurre difetti genetici presenti a livello delle cellule somatiche, cioè delle cellule non riproduttive, che compongono i tessuti e gli organi del corpo. Si tratta, in questo caso, di interventi mirati a determinati distretti cellulari, con effetti confinati nel singolo individuo. La terapia genica germinale mira invece a correggere difetti genetici presenti in cellule della linea germinale, al fine di trasmettere gli effetti terapeutici ottenuti sul soggetto all’eventuale discendenza del medesimo. Tali interventi di terapia genica, sia somatica che germinale, possono essere effettuati sul feto prima della nascita – si parla allora di terapia genica in utero – o dopo la nascita, sul bambino o sull’adulto.
26. Per la valutazione morale occorre tener presenti queste distinzioni. Gli interventi sulle cellule somatiche con finalità strettamente terapeutica sono in linea di principio moralmente leciti. Tali interventi intendono ripristinare la normale configurazione genetica del soggetto oppure contrastare i danni derivanti da anomalie genetiche presenti o da altre patologie correlate. Dato che la terapia genica può comportare rischi significativi per il paziente, bisogna osservare il principio deontologico generale secondo cui, per attuare un intervento terapeutico, è necessario assicurare previamente che il soggetto trattato non sia esposto a rischi per la sua salute o per l’integrità fisica, che siano eccessivi o sproporzionati rispetto alla gravità della patologia che si vuole curare. È anche richiesto il consenso informato del paziente o di un suo legittimo rappresentante.
Diversa è la valutazione morale della terapia genica germinale. Qualunque modifica genetica apportata alle cellule germinali di un soggetto sarebbe trasmessa alla sua eventuale discendenza. Poiché i rischi legati ad ogni manipolazione genetica sono significativi e ancora poco controllabili, allo stato attuale della ricerca non è moralmente ammissibile agire in modo che i potenziali danni derivanti si diffondano nella progenie. Nell’ipotesi dell’applicazione della terapia genica sull’embrione, poi, occorre aggiungere che essa necessita di essere attuata in un contesto tecnico di fecondazione in vitro, andando incontro quindi a tutte le obiezioni etiche relative a tali procedure. Per queste ragioni, quindi, si deve affermare che, allo stato attuale, la terapia genica germinale, in tutte le sue forme, è moralmente illecita.
27. Una considerazione specifica merita l’ipotesi di finalità applicative dell’ingegneria genetica diverse da quella terapeutica. Taluni hanno immaginato la possibilità di utilizzare le tecniche di ingegneria genetica per realizzare manipolazioni con presunti fini di miglioramento e potenziamento della dotazione genetica. In alcune di queste proposte si manifesta una sorta di insoddisfazione o persino di rifiuto del valore dell’essere umano come creatura e persona finita. A parte le difficoltà tecniche di realizzazione, con tutti i rischi reali e potenziali connessi, emerge soprattutto il fatto che tali manipolazioni favoriscono una mentalità eugenetica e introducono un indiretto stigma sociale nei confronti di coloro che non possiedono particolari doti e enfatizzano doti apprezzate da determinate culture e società, che non costituiscono di per sé lo specifico umano. Ciò contrasterebbe con la verità fondamentale dell’uguaglianza tra tutti gli esseri umani, che si traduce nel principio di giustizia, la cui violazione, alla lunga, finirebbe per attentare alla convivenza pacifica tra gli individui. Inoltre, ci si chiede chi potrebbe stabilire quali modifiche siano da ritenersi positive e quali no, o quali dovrebbero essere i limiti delle richieste individuali di presunto miglioramento, dal momento che non sarebbe materialmente possibile esaudire i desideri di ciascun singolo uomo. Ogni possibile risposta a questi interrogativi deriverebbe comunque da criteri arbitrari ed opinabili. Tutto ciò porta a concludere che una tale prospettiva d’intervento finirebbe, prima o poi, per nuocere al bene comune, favorendo il prevalere della volontà di alcuni sulla libertà degli altri. Si deve rilevare infine che nel tentativo di creare un nuovo tipo di uomo si ravvisa una dimensione ideologica, secondo cui l’uomo pretende di sostituirsi al Creatore.
Nell’affermare la negatività etica di questo tipo di interventi, che implicano un ingiusto dominio dell’uomo sull’uomo, la Chiesa richiama anche la necessità di tornare ad una prospettiva di cura delle persone e di educazione all’accoglienza della vita umana nella sua concreta finitezza storica.
La clonazione umana
28. Per clonazione umana si intende la riproduzione asessuale e agamica dell’intero organismo umano, allo scopo di produrre una o più “copie” dal punto di vista genetico sostanzialmente identiche all’unico progenitore [47].
La clonazione viene proposta con due scopi fondamentali: riproduttivo, cioè per ottenere la nascita di un bambino clonato, e terapeutico o di ricerca. La clonazione riproduttiva sarebbe in teoria capace di soddisfare alcune particolari esigenze, quali, ad esempio, il controllo dell’evoluzione umana; la selezione di esseri umani con qualità superiori; la preselezione del sesso del nascituro; la produzione di un figlio che sia la “copia” di un altro; la produzione di un figlio per una coppia affetta da forme di sterilità non altrimenti trattabili. La clonazione terapeutica, invece, è stata proposta come strumento di produzione di cellule staminali embrionali con patrimonio genetico predeterminato, in modo da superare il problema del rigetto (immunoincompatibilità); essa è dunque collegata con la tematica dell’impiego delle cellule staminali.
I tentativi di clonazione hanno suscitato viva preoccupazione nel mondo intero. Diversi organismi a livello nazionale e internazionale hanno espresso valutazioni negative sulla clonazione umana e nella stragrande maggioranza dei Paesi è stata vietata.
La clonazione umana è intrinsecamente illecita, in quanto, portando all’estremo la negatività etica delle tecniche di fecondazione artificiale, intende dare origine ad un nuovo essere umano senza connessione con l’atto di reciproca donazione tra due coniugi e, più radicalmente, senza legame alcuno con la sessualità. Tale circostanza dà luogo ad abusi e a manipolazioni gravemente lesive della dignità umana [48].
29. Qualora la clonazione avesse uno scopo riproduttivo, si imporrebbe al soggetto clonato un patrimonio genetico preordinato, sottoponendolo di fatto – come è stato affermato – ad una forma di schiavitù biologica dalla quale difficilmente potrebbe affrancarsi. Il fatto che una persona si arroghi il diritto di determinare arbitrariamente le caratteristiche genetiche di un’altra persona, rappresenta una grave offesa alla dignità di quest’ultima e all’uguaglianza fondamentale tra gli uomini.
Dalla particolare relazione esistente tra Dio e l’uomo fin dal primo momento della esistenza deriva l’originalità di ogni persona, che obbliga a rispettarne la singolarità e l’integrità, inclusa quella biologica e genetica. Ognuno di noi incontra nell’altro un essere umano che deve la propria esistenza e le proprie caratteristiche all’amore di Dio, del quale solo l’amore tra i coniugi costituisce una mediazione conforme al disegno del Creatore e Padre celeste.
30. Ancora più grave dal punto di vista etico è la clonazione cosiddetta terapeutica. Creare embrioni con il proposito di distruggerli, anche se con l’intenzione di aiutare i malati, è del tutto incompatibile con la dignità umana, perché fa dell’esistenza di un essere umano, pur allo stadio embrionale, niente di più che uno strumento da usare e distruggere. È gravemente immorale sacrificare una vita umana per una finalità terapeutica.
Le obiezioni etiche, sollevate da più parti contro la clonazione terapeutica e contro l’uso di embrioni umani formati in vitro, hanno spinto alcuni scienziati a proporre nuove tecniche, che vengono presentate come capaci di produrre cellule staminali di tipo embrionale senza presupporre però la distruzione di veri embrioni umani [49]. Queste proposte hanno suscitato non pochi interrogativi scientifici ed etici, riguardanti soprattutto lo statuto ontologico del “prodotto” così ottenuto. Finché non sono chiariti questi dubbi, occorre tenere conto di quanto affermato dall’Enciclica Evangelium vitae: «tale è la posta in gioco che, sotto il profilo dell’obbligo morale, basterebbe la sola probabilità di trovarsi di fronte ad una persona per giustificare la più netta proibizione di ogni intervento volto a sopprimere l’embrione umano» [50].
L’uso terapeutico delle cellule staminali
31. Le cellule staminali sono cellule indifferenziate che possiedono due caratteristiche fondamentali: a) la capacità prolungata di moltiplicarsi senza differenziarsi; b) la capacità di dare origine a cellule progenitrici di transito, dalle quali discendono cellule altamente differenziate, per esempio, nervose, muscolari, ematiche.
Da quando si è verificato sperimentalmente che le cellule staminali, se trapiantate in un tessuto danneggiato, tendono a favorire la ripopolazione di cellule e la rigenerazione di tale tessuto, si sono aperte nuove prospettive per la medicina rigenerativa, che hanno suscitato grande interesse tra i ricercatori di tutto il mondo.
Nell’uomo, le fonti di cellule staminali finora individuate sono: l’embrione nei primi stadi del suo sviluppo, il feto, il sangue del cordone ombelicale, vari tessuti dell’adulto (midollo osseo, cordone ombelicale, cervello, mesenchima di vari organi, ecc.) e il liquido amniotico. Inizialmente, gli studi si sono concentrati sulle cellule staminali embrionali, poiché si riteneva che solo queste possedessero grandi potenzialità di moltiplicazione e di differenziazione. Numerosi studi, però, dimostrano che anche le cellule staminali adulte presentano una loro versatilità. Anche se tali cellule non sembrano avere la medesima capacità di rinnovamento e la stessa plasticità delle cellule staminali di origine embrionale, tuttavia studi e sperimentazioni di alto livello scientifico tendono ad accreditare a queste cellule dei risultati più positivi se confrontati con quelle embrionali. I protocolli terapeutici attualmente praticati prevedono l’uso di cellule staminali adulte e sono al riguardo state avviate molte linee di ricerca, che aprono nuovi e promettenti orizzonti.
32. Per la valutazione etica occorre considerare sia i metodi di prelievo delle cellule staminali sia i rischi del loro uso clinico o sperimentale.
Per ciò che concerne i metodi impiegati per la raccolta delle cellule staminali, essi vanno considerati in rapporto alla loro origine. Sono da considerarsi lecite quelle metodiche che non procurano un grave danno al soggetto da cui si estraggono le cellule staminali. Tale condizione si verifica, generalmente, nel caso di prelievo: a) dai tessuti di un organismo adulto; b) dal sangue del cordone ombelicale, al momento del parto; c) dai tessuti di feti morti di morte naturale. Il prelievo di cellule staminali dall’embrione umano vivente, al contrario, causa inevitabilmente la sua distruzione, risultando di conseguenza gravemente illecito. In questo caso «la ricerca, a prescindere dai risultati di utilità terapeutica, non si pone veramente a servizio dell’umanità. Passa infatti attraverso la soppressione di vite umane che hanno uguale dignità rispetto agli altri individui umani e agli stessi ricercatori. La storia stessa ha condannato nel passato e condannerà in futuro una tale scienza, non solo perché priva della luce di Dio, ma anche perché priva di umanità» [51].
L’utilizzo di cellule staminali embrionali, o cellule differenziate da esse derivate, eventualmente fornite da altri ricercatori, sopprimendo embrioni, o reperibili in commercio, pone seri problemi dal punto di vista della cooperazione al male e dello scandalo [52].
Per quanto riguarda l’uso clinico di cellule staminali ottenute mediante procedure lecite non ci sono obiezioni morali. Vanno tuttavia rispettati i comuni criteri di deontologia medica. Al riguardo occorre procedere con grande rigore e prudenza, riducendo al minimo gli eventuali rischi per i pazienti, facilitando il confronto degli scienziati tra di loro e offrendo un’informazione completa al grande pubblico.
È da incoraggiare l’impulso e il sostegno alla ricerca riguardante l’impiego delle cellule staminali adulte, in quanto non comporta problemi etici [53].
Tentativi di ibridazione
33. Recentemente sono stati utilizzati ovociti animali per la riprogrammazione di nuclei di cellule somatiche umane – generalmente chiamata clonazione ibrida –, al fine di estrarre cellule staminali embrionali dai risultanti embrioni, senza dover ricorrere all’uso di ovociti umani.
Dal punto di vista etico simili procedure rappresentano una offesa alla dignità dell’essere umano, a causa della mescolanza di elementi genetici umani ed animali capaci di turbare l’identità specifica dell’uomo. L’eventuale uso delle cellule staminali, estratte da tali embrioni, comporterebbe inoltre dei rischi sanitari aggiuntivi, ancora del tutto sconosciuti, per la presenza di materiale genetico animale nel loro citoplasma. Esporre consapevolmente un essere umano a questi rischi è moralmente e deontologicamente inaccettabile.
L’uso di “materiale biologico” umano di origine illecita
34. Per la ricerca scientifica e per la produzione di vaccini o di altri prodotti talora vengono utilizzate linee cellulari che sono il risultato di un intervento illecito contro la vita o l’integrità fisica dell’essere umano. La connessione con l’azione ingiusta può essere immediata o mediata, dato che si tratta generalmente di cellule che si riproducono facilmente e in abbondanza. Questo “materiale” talvolta viene commercializzato, talvolta è distribuito gratuitamente ai centri di ricerca da parte degli organismi statali che per legge hanno tale compito. Tutto ciò dà luogo a diversi problemi etici, in tema di cooperazione al male e di scandalo. Conviene pertanto enunciare i principi generali, a partire dai quali gli operatori di retta coscienza possono valutare e risolvere le situazioni in cui eventualmente potrebbero essere coinvolti nella loro attività professionale.
Occorre ricordare innanzitutto che la stessa valutazione morale dell’aborto «è da applicare anche alle recenti forme di intervento sugli embrioni umani che, pur mirando a scopi in sé legittimi, ne comportano inevitabilmente l’uccisione. È il caso della sperimentazione sugli embrioni, in crescente espansione nel campo della ricerca biomedica e legalmente ammessa in alcuni Stati… L’uso degli embrioni o dei feti umani come oggetto di sperimentazione costituisce un delitto nei riguardi della loro dignità di esseri umani, che hanno diritto al medesimo rispetto dovuto al bambino già nato e ad ogni persona» [54]. Queste forme di sperimentazione costituiscono sempre un disordine morale grave [55].
35. Una fattispecie diversa viene a configurarsi quando i ricercatori impiegano “materiale biologico” di origine illecita che è stato prodotto fuori dal loro centro di ricerca o che si trova in commercio. L’Istruzione Donum vitae ha formulato il principio generale che in questi casi deve essere osservato: «I cadaveri di embrioni o feti umani, volontariamente abortiti o non, devono essere rispettati come le spoglie degli altri esseri umani. In particolare non possono essere oggetto di mutilazioni o autopsie se la loro morte non è stata accertata e senza il consenso dei genitori o della madre. Inoltre va sempre fatta salva l’esigenza morale che non vi sia stata complicità alcuna con l’aborto volontario e che sia evitato il pericolo di scandalo» [56].
A tale proposito è insufficiente il criterio dell’indipendenza formulato da alcuni comitati etici, vale a dire, affermare che sarebbe eticamente lecito l’utilizzo di “materiale biologico” di illecita provenienza, sempre che esista una chiara separazione tra coloro che da una parte producono, congelano e fanno morire gli embrioni e dall’altra i ricercatori che sviluppano la sperimentazione scientifica. Il criterio di indipendenza non basta a evitare una contraddizione nell’atteggiamento di chi afferma di non approvare l’ingiustizia commessa da altri, ma nel contempo accetta per il proprio lavoro il “materiale biologico” che altri ottengono mediante tale ingiustizia. Quando l’illecito è avallato dalle leggi che regolano il sistema sanitario e scientifico, occorre prendere le distanze dagli aspetti iniqui di tale sistema, per non dare l’impressione di una certa tolleranza o accettazione tacita di azioni gravemente ingiuste [57]. Ciò infatti contribuirebbe a aumentare l’indifferenza, se non il favore con cui queste azioni sono viste in alcuni ambienti medici e politici.
Talvolta si obietta che le considerazioni precedenti sembrano presupporre che i ricercatori di buona coscienza avrebbero il dovere di opporsi attivamente a tutte le azioni illecite realizzate in ambito medico, allargando così la loro responsabilità etica in modo eccessivo. Il dovere di evitare la cooperazione al male e lo scandalo, in realtà, riguarda la loro attività professionale ordinaria, che devono impostare rettamente e mediante la quale devono testimoniare il valore della vita, opponendosi anche alle leggi gravemente ingiuste. Va pertanto precisato che il dovere di rifiutare quel “materiale biologico” – anche in assenza di una qualche connessione prossima dei ricercatori con le azioni dei tecnici della procreazione artificiale o con quella di quanti hanno procurato l’aborto, e in assenza di un previo accordo con i centri di procreazione artificiale – scaturisce dal dovere di separarsi, nell’esercizio della propria attività di ricerca, da un quadro legislativo gravemente ingiusto e di affermare con chiarezza il valore della vita umana. Perciò il sopra citato criterio di indipendenza è necessario, ma può essere eticamente insufficiente.
Naturalmente all’interno di questo quadro generale esistono responsabilità differenziate, e ragioni gravi potrebbero essere moralmente proporzionate per giustificare l’utilizzo del suddetto “materiale biologico”. Così, per esempio, il pericolo per la salute dei bambini può autorizzare i loro genitori a utilizzare un vaccino nella cui preparazione sono state utilizzate linee cellulari di origine illecita, fermo restando il dovere da parte di tutti di manifestare il proprio disaccordo al riguardo e di chiedere che i sistemi sanitari mettano a disposizione altri tipi di vaccini. D’altra parte, occorre tener presente che nelle imprese che utilizzano linee cellulari di origine illecita non è identica la responsabilità di coloro che decidono dell’orientamento della produzione rispetto a coloro che non hanno alcun potere di decisione.
Nel contesto della urgente mobilitazione delle coscienze in favore della vita, occorre ricordare agli operatori sanitari che «la loro responsabilità è oggi enormemente accresciuta e trova la sua ispirazione più profonda e il suo sostegno più forte proprio nell’intrinseca e imprescindibile dimensione etica della professione sanitaria, come già riconosceva l’antico e sempre attuale giuramento di Ippocrate, secondo il quale ad ogni medico è chiesto di impegnarsi per il rispetto assoluto della vita umana e della sua sacralità» [58].
CONCLUSIONE
36. L’insegnamento morale della Chiesa è stato talvolta accusato di contenere troppi divieti. In realtà esso è fondato sul riconoscimento e sulla promozione di tutti i doni che il Creatore ha concesso all’uomo, come la vita, la conoscenza, la libertà e l’amore. Un particolare apprezzamento meritano perciò non soltanto le attività conoscitive dell’uomo, ma anche quelle pratiche, come il lavoro e l’attività tecnologica. Con queste ultime, infatti, l’uomo, partecipe del potere creatore di Dio, è chiamato a trasformare il creato, ordinandone le molteplici risorse in favore della dignità e del benessere di tutti gli uomini e di tutto l’uomo, e ad esserne anche il custode del valore e dell’intrinseca bellezza.
Ma la storia dell’umanità è testimone di come l’uomo abbia abusato, e abusi ancora, del potere e delle capacità che gli sono state affidate da Dio, dando luogo a diverse forme di ingiusta discriminazione e di oppressione nei confronti dei più deboli e dei più indifesi. I quotidiani attentati contro la vita umana; l’esistenza di grandi aree di povertà nelle quali gli uomini muoiono di fame e di malattia, esclusi dalle risorse conoscitive e pratiche di cui invece dispongono in sovrabbondanza molti Paesi; uno sviluppo tecnologico ed industriale che sta creando il concreto rischio di un crollo dell’ecosistema; l’uso delle ricerche scientifiche nell’ambito della fisica, della chimica e della biologia per scopi bellici; le numerose guerre che ancor oggi dividono popoli e culture, sono, purtroppo, soltanto alcuni segni eloquenti di come l’uomo possa fare un cattivo uso delle sue capacità e diventare il peggior nemico di se stesso, perdendo la consapevolezza della sua alta e specifica vocazione di essere collaboratore dell’opera creatrice di Dio.
Parallelamente la storia dell’umanità manifesta un reale progresso nella comprensione e nel riconoscimento del valore e della dignità di ogni persona, fondamento dei diritti e degli imperativi etici con cui si è cercato e si cerca di costruire la società umana. Proprio in nome della promozione della dignità umana si è, perciò, vietato ogni comportamento ed ogni stile di vita che risultava lesivo di tale dignità. Così, per esempio, i divieti, giuridico-politici e non solo etici, nei confronti delle varie forme di razzismo e di schiavitù, delle ingiuste discriminazioni ed emarginazioni delle donne, dei bambini, delle persone malate o con gravi disabilità, sono testimonianza evidente del riconoscimento del valore inalienabile e dell’intrinseca dignità di ogni essere umano e segno di un progresso autentico che percorre la storia dell’umanità. In altri termini, la legittimità di ogni divieto si fonda sulla necessità di tutelare un autentico bene morale.
37. Se il progresso umano e sociale si è inizialmente caratterizzato soprattutto attraverso lo sviluppo dell’industria e della produzione dei beni di consumo, oggi si qualifica per lo sviluppo dell’informatica, delle ricerche nel campo della genetica, della medicina e delle biotecnologie applicate anche all’uomo, settori di grande importanza per il futuro dell’umanità nei quali, però, si verificano anche evidenti e inaccettabili abusi. «Come un secolo fa ad essere oppressa nei suoi fondamentali diritti era la classe operaia, e la Chiesa con grande coraggio ne prese le difese, proclamando i sacrosanti diritti della persona del lavoratore, così ora, quando un’altra categoria di persone è oppressa nel diritto fondamentale alla vita, la Chiesa sente di dover dare voce con immutato coraggio a chi non ha voce. Il suo è sempre il grido evangelico in difesa dei poveri del mondo, di quanti sono minacciati, disprezzati e oppressi nei loro diritti umani» [59].
In virtù della missione dottrinale e pastorale della Chiesa, la Congregazione per la Dottrina della Fede si è sentita in dovere di riaffermare la dignità e i diritti fondamentali e inalienabili di ogni singolo essere umano, anche negli stadi iniziali della sua esistenza, e di esplicitare le esigenze di tutela e di rispetto che il riconoscimento di tale dignità a tutti richiede.
L’adempimento di questo dovere implica il coraggio di opporsi a tutte quelle pratiche che determinano una grave e ingiusta discriminazione nei confronti degli esseri umani non ancora nati, che hanno la dignità di persona, creati anch’essi ad immagine di Dio. Dietro ogni “no” rifulge, nella fatica del discernimento tra il bene e il male, un grande “sì” al riconoscimento della dignità e del valore inalienabili di ogni singolo ed irripetibile essere umano chiamato all’esistenza.
I fedeli si impegneranno con forza a promuovere una nuova cultura della vita, accogliendo i contenuti di questa Istruzione con l’assenso religioso del loro spirito, sapendo che Dio offre sempre la grazia necessaria per osservare i suoi comandamenti e che in ogni essere umano, soprattutto nei più piccoli, si incontra Cristo stesso (cf. Mt 25, 40). Anche tutti gli uomini di buona volontà, in particolare i medici e i ricercatori aperti al confronto e desiderosi di raggiungere la verità, sapranno comprendere e condividere questi principi e valutazioni, volti alla tutela della fragile condizione dell’essere umano nei suoi stadi iniziali di vita e alla promozione di una civiltà più umana.
Il Sommo Pontefice Benedetto XVI, nell’Udienza concessa il 20 giugno 2008 al sottoscritto Cardinale Prefetto, ha approvato la presente Istruzione, decisa nella Sessione Ordinaria di questa Congregazione, e ne ha ordinato la pubblicazione.
Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, l’8 settembre 2008, Festa della Natività della Beata Vergine Maria.
William Card. Levada
Prefetto
Luis F. Ladaria, S.I.
Arcivescovo tit. di Thibica
Segretario
[1] Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae su il rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione (22 febbraio 1987): AAS 80 (1988), 70-102.
[2] Giovanni Paolo II, Lett. enc. Veritatis splendor circa alcune questioni fondamentali dell’insegnamento morale della Chiesa (6 agosto 1993): AAS 85 (1993), 1133-1228.
[3] Giovanni Paolo II, Lett. enc. Evangelium vitae sul valore e l’inviolabilità della vita umana (25 marzo 1995): AAS 87 (1995), 401-522.
[4] Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti alla VII Assemblea della Pontificia Accademia per la Vita (3 marzo 2001), n. 3: AAS 93 (2001), 446.
[5] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. enc. Fides et ratio circa i rapporti tra fede e ragione (14 settembre 1998), n. 1: AAS 91 (1999), 5.
[6] Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, I, 1: AAS 80 (1988), 79.
[7] Come ha ricordato Benedetto XVI, i diritti umani, in particolare il diritto di ogni essere umano alla vita, «sono basati sulla legge naturale iscritta nel cuore dell’uomo e presente nelle diverse culture e civiltà. Rimuovere i diritti umani da questo contesto significherebbe restringere il loro ambito e cedere ad una concezione relativistica, secondo la quale il significato e l’interpretazione dei diritti potrebbero variare e la loro universalità verrebbe negata in nome di contesti culturali, politici, sociali e persino religiosi differenti. Non si deve tuttavia permettere che tale ampia varietà di punti di vista oscuri il fatto che non solo i diritti sono universali, ma lo è anche la persona umana, soggetto di questi diritti» (Discorso all’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, 18 aprile 2008: AAS 100 [2008], 334).
[8] Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, I, 1: AAS 80 (1988), 78-79.
[9] Ibid., II, A, 1: l.c., 87.
[10] Paolo VI, Lett. enc. Humanae vitae (25 luglio 1968), n. 8: AAS 60 (1968), 485-486.
[11] Benedetto XVI, Discorso ai partecipanti al Congresso internazionale promosso dalla Pontificia Università Lateranense, nel 40° anniversario dell’Enciclica Humanae vitae (10 maggio 2008): L’Osservatore Romano, 11 maggio 2008, p. 1; cf. Giovanni XXIII, Lett. enc. Mater et magistra (15 maggio 1961), III: AAS 53 (1961), 447.
[12] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, n. 22.
[13] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. enc. Evangelium vitae, n. 37-38: AAS 87 (1995), 442-444.
[14] Giovanni Paolo II, Lett. enc. Veritatis splendor, n. 45: AAS 85 (1993), 1169.
[15] Benedetto XVI, Discorso ai partecipanti all’Assemblea generale della Pontificia Accademia per la Vita e al Congresso internazionale “L’embrione umano nella fase del preimpianto” (27 febbraio 2006): AAS 98 (2006), 264.
[16] Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, Introduzione, 3: AAS 80 (1988), 75.
[17] Giovanni Paolo II, Esort. apost. Familiaris consortio circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi (22 novembre 1981), n. 19: AAS 74 (1982), 101-102.
[18] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Dich. Dignitatis humanae, n. 14.
[19] Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, II, A, 1: AAS 80 (1988), 87.
[20] Ibid., II, B, 4: l.c., 92.
[21] Ibid., Introduzione, 3: l.c., 75.
[22] Per fecondazione o procreazione artificiale eterologa si intendono «le tecniche volte a ottenere artificialmente un concepimento umano a partire da gameti provenienti almeno da un donatore diverso dagli sposi, che sono uniti in matrimonio» (ibid., II: l.c., 86).
[23] Per fecondazione o procreazione artificiale omologa si intende «la tecnica volta a ottenere un concepimento umano a partire dai gameti di due sposi uniti in matrimonio» (ibid.).
[24] Ibid., II, B, 7: l.c., 96; cf. Pio XII, Discorso ai partecipanti al IV Congresso internazionale dei medici cattolici (29 settembre 1949): AAS 41 (1949), 560.
[25] Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, II, B, 6: l.c., 94.
[26] Cf. ibid., II: l.c., 86.
[27] Attualmente, anche nei maggiori centri di fecondazione artificiale, il numero di embrioni sacrificati si aggira al di sopra dell’80%.
[28] Giovanni Paolo II, Lett. enc. Evangelium vitae, n. 14: AAS 87 (1995), 416.
[29] Cf. Pio XII, Discorso ai partecipanti al II Congresso Mondiale di Napoli sulla fecondità e sterilità umana (19 maggio 1956): AAS 48 (1956), 470; Paolo VI, Lett. enc. Humanae vitae, n. 12: AAS 60 (1968), 488-489; Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, II, B, 4-5: AAS 80 (1988), 90-94.
[30] Sempre più persone, anche non legate dal vincolo coniugale, ricorrono alle tecniche di fecondazione artificiale al fine di avere un figlio. Tali pratiche indeboliscono l’istituzione matrimoniale e fanno nascere bambini in ambienti non favorevoli al loro pieno sviluppo umano.
[31] Benedetto XVI, Discorso ai partecipanti all’Assemblea generale della Pontificia Accademia per la Vita e al Congresso Internazionale “L’embrione umano nella fase del preimpianto” (27 febbraio 2006): AAS 98 (2006), 264.
[32] L’Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI), simile pressoché in tutto ad altre forme della fecondazione in vitro, si differenzia da esse, perché la fecondazione non avviene spontaneamente in provetta, bensì mediante l’iniezione nel citoplasma dell’ovocita di un singolo spermatozoo precedentemente selezionato o, talora, mediante l’iniezione di elementi immaturi della linea germinale maschile.
[33] Al riguardo si segnala tuttavia che gli specialisti discutono su alcuni rischi che l’ICSI può comportare per la salute del concepito.
[34] Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, II, B, 5: AAS 80 (1988), 93.
[35] La crioconservazione in riferimento agli embrioni è un procedimento di raffreddamento a bassissime temperature al fine di consentirne una lunga conservazione.
[36] Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, I, 6: AAS 80 (1988), 84-85.
[37] Cf. n. 34-35 di questa Istruzione.
[38] Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, II, A, 1-3: AAS 80 (1988), 87-89.
[39] Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti al Simposio su “Evangelium vitae e diritto” e all’XI Colloquio internazionale romanistico canonistico (24 maggio 1996), n. 6: AAS 88 (1996), 943-944.
[40] La crioconservazione degli ovociti è stata prospettata anche in altri contesti che qui non vengono considerati. Per ovocito si intende la cellula germinale femminile non penetrata dallo spermatozoo.
[41] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, n. 51; Giovanni Paolo II, Lett. enc. Evangelium vitae, n. 62: AAS 87 (1995), 472.
[42] Giovanni Paolo II, Lett. enc. Evangelium vitae, n. 63: AAS 87 (1995), 473.
[43] I più noti mezzi intercettivi sono la spirale o IUD (IntraUterine Device) e la cosiddetta “pillola del giorno dopo”.
[44] I principali mezzi di contragestazione sono la pillola RU 486 o Mifepristone, le prostaglandine e il Methotrexate.
[45] Giovanni Paolo II, Lett. enc. Evangelium vitae, n. 58: AAS 87 (1995), 467.
[46] Cf. CIC, can. 1398 e CCEO, can. 1450 § 2; cf. anche CIC, can. 1323-1324. La Pontificia Commissione per l’interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico ha dichiarato che con il concetto penale di aborto si intende «l’uccisione del feto in qualunque modo e in qualunque tempo dal momento del concepimento» (Risposte a dubbi, 23 maggio 1988: AAS 80 [1988], 1818).
[47] Allo stato attuale delle conoscenze, le tecniche proposte per realizzare la clonazione umana sono due: la fissione gemellare e il trasferimento di nucleo. La fissione gemellare consiste nella separazione artificiale di singole cellule o gruppi di cellule dall’embrione, nelle prime fasi dello sviluppo, e nel successivo trasferimento in utero di queste cellule, allo scopo di ottenere, in modo artificiale, embrioni identici. Il trasferimento di nucleo, o clonazione propriamente detta, consiste nell’introduzione di un nucleo prelevato da una cellula embrionaria o somatica in un ovocita precedentemente denucleato, seguita dall’attivazione di questo ovocita che, di conseguenza, dovrebbe svilupparsi come embrione.
[48] Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, I, 6: AAS 80 (1988), 84; Giovanni Paolo II, Discorso ai Membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede (10 gennaio 2005), n. 5: AAS 97 (2005), 153.
[49] Nuove tecniche di questo genere sono, per esempio, l’applicazione della partenogenesi all’uomo, il trasferimento di un nucleo alterato (Altered Nuclear Transfer: ANT) e la riprogrammazione assistita dell’ovocita (Oocyte Assisted Reprogramming: OAR).
[50] Giovanni Paolo II, Lett. enc. Evangelium vitae, n. 60: AAS 87 (1995), 469.
[51] Benedetto XVI, Discorso ai partecipanti al Congresso internazionale sul tema: “Le cellule staminali: quale futuro in ordine alla terapia?”, promosso dalla Pontificia Accademia per la Vita (16 settembre 2006): AAS 98 (2006), 694.
[52] Cf. n. 34-35 di questa Istruzione.
[53] Cf. Benedetto XVI, Discorso ai partecipanti al Congresso internazionale sul tema: “Le cellule staminali: quale futuro in ordine alla terapia?”, promosso dalla Pontificia Accademia per la Vita” (16 settembre 2006): AAS 98 (2006), 693-695.
[54] Giovanni Paolo II, Lett. enc. Evangelium vitae, n. 63: AAS 87 (1995), 472-473.
[55] Cf. ibid., n. 62: l.c., 472.
[56] Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, I, 4: AAS 80 (1988), 83.
[57] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. enc. Evangelium vitae, n. 73: AAS 87 (1995), 486: «L’aborto e l’eutanasia sono dunque crimini che nessuna legge umana può pretendere di legittimare. Leggi di questo tipo non solo non creano nessun obbligo per la coscienza, ma sollevano piuttosto un grave e preciso obbligo di opporsi ad esse mediante obiezione di coscienza». Il diritto all’obiezione di coscienza, espressione del diritto alla libertà di coscienza, dovrebbe essere tutelato dalle legislazioni civili.
[58] Giovanni Paolo II, Lett. enc. Evangelium vitae, n. 89: AAS 87 (1995), 502.
[59] Giovanni Paolo II, Lettera a tutti i Vescovi circa “Il Vangelo della vita” (19 maggio 1991): AAS 84 (1992), 319.
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