CAP. II - A chi spetta educare e insegnare

Delimitata la finalità dell’educazione, é chiaro che ad essa é interessata tutta la società, posto che da essa dipende lo sviluppo dell’uomo e, di conseguenza, della società.
Si tratta, tuttavia, di un interesse armonico, finalizzato al reale compimento dei fini dell'educazione. E' un'armonia che presuppone una gerarchia nei confronti della causa ausiliare ed esterna all'uomo che viene educato e che é imprescindibile nel processo educativo; gerarchia o priorità non dovuta a costruzioni mentali astratte, ma fondata sulla natura umana e, perciò, nelle stesse finalità perseguite dall'educazione. Riguardo a queste ultime, esiste diversità di competenze, di obblighi e di diritti in materia educativa: alcuni naturali e innati, altri derivati e circoscritti ad un campo specifico nel quale hanno competenza ad insegnare ma che perdono all'infuori di esso.
Il diritto a educare spetta e appartiene, primariamente e fondamentalmente, per sua stessa natura, alla famiglia. I maestri e i professori possono insegnare per sua delega e, in forza di questa, ricevono l’autorità per insegnare ai bambini. Perciò, il loro diritto deriva dal diritto primario che spetta alla famiglia. Per questo, le famiglie possono opporsi, e a volte avranno l’obbligo di farlo, a che insegnino determinati professori la cui docenza sia nociva, sia per ciò che insegnano che per l’esempio che danno.
D’altra parte, anche i corpi intermedi possono insegnare; alcuni, come conseguenza della loro stessa funzione, senza di cui sarebbe incompleta (così é per gli insegnamenti impartiti dalle professioni per quanto concerne l’apprendistato delle medesime), altri, in modo sussidiario rispetto alle famiglie o alle stesse professioni (é il caso del municipio o della regione nella misura in cui quelle sono insufficienti).
Anche lo Stato ha una missione relativamente all’insegnamento; la sua funzione propria e specifica in questo campo, quella primordiale, é quella di vegliare con carattere sussidiario sull’armonia tra insegnamento e bene comune.
La Chiesa, infine, ha il dovere e il diritto di insegnare e educare in virtù di un titolo soprannaturale, senza che tale missione possa essere impedita legittimamente da alcun altro potere.

2.1 La famiglia

      1. Diritto naturale

Michel Creuzet (1) ha esposto con perfetta chiarezza le ragioni per cui é alla famiglia che compete l’educazione dei figli, ponendo in risalto quattro ordini di motivi:
- il perfezionamento della vita umana,
- l’attitudine naturale dei genitori ad educare,
- il naturale equilibrio dell’ambiente familiare,
- la prova dei fatti.
L’uomo, dal momento della nascita, si muove nell’ambiente familiare; appartiene alla famiglia. E’ vero che fa anche parte di una società, di una nazione e che é suddito di uno Stato; ma é la famiglia - di fatto e di diritto - dove prima vive e si sviluppa. L’istinto di conservazione e, in genere, le qualità che gli animali hanno sin dall’infanzia, sono completamente assenti dal bambino. Egli necessita delle cure della famiglia, in particolare della madre, per i suoi primi anni. La famiglia é incaricata dalla natura stessa di badare e guidare il bambino nel corso della sua crescita e formazione: é in essa che prima e primordialmente acquisisce quegli abiti che l’educazione gli deve impartire.
Il bambino acquisisce le prime conoscenze in famiglia. Come scrive Michel Creuzet (2), "il primo risveglio del suo spirito ha come centro la famiglia. I genitori non sempre possiedono la capacità di elevare il livello delle sue conoscenze di molto. In ciò potranno venire aiutati da altre comunità. Ma il fatto é che, normalmente, é nella famiglia in cui si assorbono le prime conoscenze, soprattutto stando vicino alla madre. Ivi si acquisisce il senso della realtà, il buon senso, di cui il giovane avrà tanto bisogno nel momento della sua formazione intellettuale, se vuole rimanere equilibrato".
E’ nella famiglia in cui "si acquisisce, normalmente, il senso della verità. I genitori degni di questo nome combattono le bugie sin dall’infanzia. Siccome amano i propri figli e figlie, non tollerano che la visione soggettiva delle cose, i sogni, prendano il sopravvento sulla realtà" (3).
La famiglia, l'educazione familiare, é scuola di realismo. Non può acconsentire, e non acconsente, a che l'utopia s'imponga sulla realtà. E' in essa che la natura - cioè le abitudini e la ragione, che sono elementi dell'educazione - ottiene il miglior sviluppo per il bambino, in quanto mezzo più naturale.
Nella famiglia si raggiunge il perfezionamento della vita umana in modo molto migliore che al di fuori di essa, per quanto "perfezionati" siano i centri nei quali si "rinchiudano" i bambini, perché una delle caratteristiche della famiglia é l'amore che unisce i suoi membri.
Quest'amore rende possibile la salvaguardia da possibili carenze ed é la base dell'educazione dell'infanzia e dell'adolescenza: non c'è nulla di meglio per una buona educazione. I genitori, volendo educare i figli nella verità, insegnano loro sin da piccoli che non si deve mentire e li riprendono con soavità quando ciò accade; volendoli educare al bene, li avvertono di non cercare altro che questo e li allontanano da tutto ciò che é nocivo. I figli accettano la volontà dei genitori per l'affetto che loro portano, per quell'amore che fa sì che quanto dicono i genitori sia sempre vero e fa sì che per essi i genitori rappresentino la sapienza e la bontà.
Quest'amore, per il quale si sopportano gli oneri più pesanti con pazienza, non dura solo i primi anni, ma - con forza maggiore o minore - si estingue solo con la morte.
Le possibili eccezioni non valgono a smentire quanto é universalmente provato nei fatti di generazione in generazione.

Se proprio ai nostri giorni l'amore familiare tra genitori e figli non sembra così forte, è perché, in un modo o nell'altro, si é smesso l'esercizio dei doveri che esso esige, sia per la negligenza dei genitori (che abbastanza frequentemente si sono abituati a portare i figli nei collegi, senza preoccuparsi dell'educazione che vi viene impartita), che a causa di dottrine pedagogiche - politiche o pretestuosamente religiose - che, per difendere la cosiddetta formazione autonoma della personalità infantile, lo abbandonano a se stesso, specialmente nell'ambito morale, rompendo i legami che precedentemente univano genitori e figli, facendo allontanare i genitori e raffreddandone l'amore.
Non é l'amore, ma piuttosto sua la mancanza a provocare certe situazioni. L'amore presuppone il rispetto e la sopportazione, il riprendere e il castigare quando é necessario. Se queste cose mancano oppure senza vero amore, come sarà possibile una buona educazione?
E' proprio la mancanza di vita familiare che fa crescere il bambino maleducato. Dove manca la famiglia, la delinquenza, ad esempio, é proporzionalmente maggiore.
Alcune teorie sostengono che debba essere lo Stato ad occuparsi dell'educazione dei bambini, il che costituisce un autentico attentato contro la natura: lo Stato non é né padre né madre. Lo Stato non ama: in qualche caso ci potrà essere amore verso determinati bambini da parte di alcuni suoi funzionari, ma mancherà l'amore basilare di cui ogni bimbo ha bisogno e che riceve nella sua famiglia.
Il bambino fa parte della famiglia, partecipando di quanto essa é e di quanto in essa esiste. Come segnala Creuzet, il bambino é un erede: erede di un retaggio morale, spirituale e materiale, "eredi, i bambini non si trovano nella famiglia, ma sono della famiglia. Non sono corpi estranei, ma rami dello stesso albero destinati a crescere ricevendo la stessa linfa di saggezza" (4).
Nella famiglia, il bambino cresce in modo equilibrato, perché si sviluppa nell'ambiente più naturale; in essa apprende a conoscere e ad amare quanto lo circonda, dando vita ai legami sociali più durevoli, stabili e più necessari alla vita sociale.

2.1.2 Educatrice di uomini concreti
Non si deve, infatti, dimenticare la questione fondamentale: si tratta di educare uomini concreti. La famiglia é educatrice di uomini concreti; essa sola é capace di tenere conto di mezzi, capacità, ambiente e dell'insieme che costituisce il contorno in cui il bambino nasce, cresce e si sviluppa.
Non esiste una "educazione tipo", non c'è un'educazione giusta, identica per tutti i bambini perché non c'è un bambino che sia uguale ad un altro.
L'egualitarismo racchiude tutto nel concetto d'uomo considerato in modo astratto, nell'intelligenza del bambino, imponendo autoritariamente una medesima educazione a tutti perché tutti abbiano le stesse opportunità. Ciò sarebbe giusto se si trattasse di robot: si tratta invece d'esseri umani concreti, con peculiarità e capacità diseguali; si tratta d'esseri umani differenti per natura, diversi.
L'egualitarismo prescinde dalla natura umana - in virtù della quale gli uomini sono uguali nell'essenza ma diversi per accidens, con profonde differenze che determinano la diversa personalità di ciascun uomo in concreto.
L'egualitarismo si muove sul piano dell'astrazione e dell'idealismo, ma sbaglia per voler sopprimere quanto é concreto e reale.
Non esiste un'educazione "tipo" perché non ci sono uomini "tipo": esistono uomini concreti che nascono, vivono e si sviluppano in famiglie ed ambienti concreti. E' perciò che esistono tanti tipi d'educazione quanti sono i tipi di famiglia e d'ambiente. Ciascuna ha peculiarità e caratteristiche proprie, frutto del vivere quotidiano in una società concreta.

E' questa, nel suo insieme, la vera educazione di una società diversificata e plurale, nella quale ogni famiglia esercita liberamente i propri diritti e libertà.
L'educazione non può affatto essere ridotta a questione meramente economica: la formazione umana che l'educazione deve conseguire non si ottiene col denaro, bensì con un'attenzione personale nella quale il bambino impari a pensare e a volere e per cui acquisisca l'abito della virtù; ed é la famiglia il luogo in cui ciò si realizza.
Solo se si vuole costruire un mondo di robot - e si crede che sia possibile - si potrebbe affermare e difendere la pretesa di un'educazione egualitaria in cui (teoricamente e idealmente, ma non in pratica e realisticamente), con le stesse possibilità, tutti abbiano le medesime opportunità.
Affermare e difendere tale educazione egualitaria da una posizione liberale e democratica, anche senza volerla mai imporre a coloro che non la condividono, equivale a non avere una concezione dell'educazione altrettanto valida quanto quella esposta in precedenza (5), che, basata sull'osservazione e percezione dell'ordine naturale oggettivo, é l'unica conforme ad esso.
Il fatto é che, per giunta, tale uguaglianza d'opportunità, con la concessione di mezzi identici, é quanto di più lontano dall'eguaglianza ci possa essere: col prescindere da ogni tipo di diversità familiare, essa crea delle diseguaglianze innaturali. I bambini, che sono esseri concreti e diversi gli uni dagli altri, rimangono completamente senza protezione e abbandonati alle loro sole forze, il che non solo fa aumentare le diseguaglianze, ma ne crea di nuove: diversamente, nel seno delle famiglie esse sono corrette dalla natura delle cose, che lascia esistere solo quelle naturali che accompagnano gli uomini concreti.
Nella famiglia non tutti ricevono la stessa educazione, ma, generalmente, tutti vengono educati, ed educati bene. Senza di essa o al di fuori di essa, tutti riceveranno la stessa educazione e saranno educati male. Di fronte ad uomini equilibrati, formati in modo naturale dall'educazione familiare, ci saranno uomini squilibrati da un'educazione egualitaria.
E' la conseguenza di un'educazione materialistica ed idealistica che, fornendo a tutti mezzi identici e credendo che tutti siano uguali, fa sfumare tutto. Ne deriva che, in definitiva, per questa visione, tutto dipende alla fine da una questione economica.

2.1.3 La dottrina della Chiesa
L'educazione dei figli spetta ai genitori. Questo é un diritto inalienabile derivato dalla natura e finalità della famiglia. Di conseguenza, essa ha priorità nel compiere i suoi fini specifici su qualunque altra società, Stato compreso. I genitori hanno il diritto ed il dovere di educare i propri figli, non hanno il diritto a che siano educati da altri: sono essi stessi che devono educarli. Perciò possono opporsi, e dovrebbero farlo, a che siano educati contro la loro volontà: sono essi i responsabili dell'educazione dei propri figli, non lo Stato o la società.
Così sostiene Pio XI: "Dapprima la famiglia, istituita immediatamente da Dio al fine Suo proprio, che é la procreazione ed educazione della prole, la quale perciò ha priorità di natura, e quindi una priorità di diritti rispetto, rispetto alla società civile"(6).
"La famiglia ha dunque immediatamente dal Creatore la missione e quindi il diritto di educare la prole: diritto inalienabile perché inseparabilmente congiunto con lo stretto obbligo; diritto anteriore a qualsiasi diritto della società civile e dello Stato, e quindi inviolabile da parte di ogni potestà terrena" (7).
Non si deve vedere nella dottrina della Chiesa su questo punto una difesa dei suoi interessi. Col riconoscere (perché si tratta del riconoscimento d'un qualcosa di preesistente, non di una dichiarazione di volontà che crea un diritto) che l'educazione dei figli spetta ai loro genitori per diritto naturale, la Chiesa riconosce e difende non solo il diritto dei genitori cattolici, ma anche quello di tutti i genitori.

Due testi del Dottore Angelico ci illustreranno in modo magistrale questo argomento:
"La natura non mira soltanto alla generazione della prole, ma anche al suo sostentamento e alla sua educazione fino alla maturità perfetta dell’uomo in quanto uomo, cioè alla formazione nella virtù. Cosicché, a detta del Filosofo, dai genitori riceviamo tre cose, e cioè ‘l'essere, il nutrimento e l'educazione" (8). Alla domanda "se si debbano battezzare i bambini degli Ebrei e degli altri increduli contro la volontà dei genitori", San Tommaso risponde negativamente, essendo la materia di diritto naturale, ossia per "l’incompatibilità con la giustizia naturale" (9).
Pertanto, perché questo diritto sia reale, i genitori devono poterlo rendere effettivo. Lo Stato e la società devono riconoscerlo, non concederlo, perché non é loro creazione o donazione bensì un diritto preesistente allo Stato e alla società, unito in modo connaturale alla condizione di genitore.

2.2 La Chiesa

2.2.1 Diritto ad educare
Per i cattolici sono determinanti le seguenti parole di Pio XI (10): "E dapprima, essa appartiene in modo sopraeminente alla Chiesa, per due titoli di ordine soprannaturale da Dio stesso ad essa esclusivamente conferiti e perciò superiori a qualsiasi altro titolo di ordine naturale"
"Il primo titolo sta nella espressa missione ed autorità suprema di magistero datale dal suo Divin Fondatore: "Ogni potere é stato dato a me in cielo e in terra, Andate, dunque, ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo; insegnando loro ad osservare tutto quanto v'ho comandato. Ed ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo" (Mat. XXVIII, 18-20). Al quale Magistero é stata da Cristo conferita l'infallibilità insieme col mandato d'insegnare la Sua dottrina; onde la Chiesa "fu costituita dal divino suo Autore colonna e fondamento della verità, affinché insegni agli uomini la fede divina, ne custodisca integro e inviolato il deposito affidatole, e diriga ed informi gli uomini e le loro consociazioni ed azioni ad onestà di costumi ed integrità di vita, a norma della dottrina rivelata (Pio IX, Ep. Cum non sine, 14 luglio 1864)
"Il secondo titolo é la Maternità soprannaturale onde la Chiesa, Sposa immacolata di Cristo, genera, nutre ed educa le anime nella vita divina della grazia con i suoi Sacramenti e il suo insegnamento. Perciò a buon diritto afferma Sant'Agostino: "Non avrà Dio per padre, chi avrà rifiutato di avere la Chiesa per madre" (De symbolo, ad catechumenos, XIII)" (11).

Queste ragioni, esposte con tanta nitidezza da Pio XI, sono quelle per le quali la Chiesa può ed ha il diritto di educare e insegnare. Per il cattolico non c'è altro da fare che credervi: se non lo fa si pone colpevolmente fuori dell'ortodossia cattolica.
Per questo Pio IX condannava il seguente errore: "Tutto il regime delle pubbliche scuole, in cui si istruisce la gioventù di qualsiasi Stato cristiano (eccettuati solamente per certi motivi i seminari vescovili) può e deve essere affidato alla civile autorità; e per siffatta guisa affidato, che non si riconosca nessun diritto di qualsiasi altra autorità di immischiarsi nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli studi, nel conferimento dei gradi, nella scelta ed approvazione dei maestri" (12).
La dottrina pontificia, la dottrina cattolica, indica in modo chiaro e definitivo che la missione educativa della Chiesa non proviene da altra autorità che da quella di Dio. La Chiesa non esercita la sua missione educativa perché lo Stato lo consente, bensì per la sua stessa natura soprannaturale.
Perciò, é erroneo credere che la Chiesa abbia lo stesso diritto ad educare ed insegnare di qualsiasi altra associazione, cioè quando venga permesso dallo Stato e alle condizioni che esso vuole imporre in riferimento o relativamente a quest'attività. La cosa é messa in risalto da Pio XI quando segnala che il diritto della Chiesa "non proviene da placito o calcolo umano o da umane ideologie mutevoli nei diversi tempi e luoghi, ma da divina ed inviolabile disposizione" (13).
La Chiesa non una società come le altre, ma una società perfetta, superiore nell'ordine dei fini all'altra società perfetta costituita dallo Stato.
Negare questo carattere soprannaturale per il quale la Chiesa riceve direttamente da Dio il diritto di educare ed insegnare, e volerlo trasformare in un diritto umano, mutevole e regolamentato dallo Stato, é qualcosa che la Chiesa ha sempre condannato e sempre condannerà.
Questo diritto soprannaturale della Chiesa, in quanto concerne l'educazione e l'insegnamento scolare, si concretizza in due modi: collegi propri e vigilanza su tutta l'educazione e insegnamento affinché sia concorde con la dottrina cattolica non solo per quanto é relativo all'insegnamento della religione, ma per tutto l'insegnamento.

2.2.2 Istituzione di centri propri
Per la sua missione soprannaturale la Chiesa ha diritto, in virtù di quella stessa missione, a stabilire centri d'insegnamento che non dipendano da altri che dalla Chiesa stessa. Infatti, se si riconosce quella missione, cosa a cui ogni cattolico é obbligato, é necessario riconoscere il diritto a renderla realtà, il che sarebbe impossibile se le si negasse il diritto a istituire i propri centri. Non é che la sua missione soprannaturale dipenda dall'esistenza di quei centri, ma é logica conseguenza di quella missione il poterli istituire liberamente.
Ma le ragioni di ordine soprannaturale non sono le sole per cui essa può insegnare: il diritto di istituire propri centri nasce anche dall'ordine naturale.
In primo luogo, in quanto società e non essendo l'insegnamento monopolio dello Stato, essa può istituire dei centri come qualunque altra società o privato (anche quando si sappia e si riconosca che dal punto di vista soprannaturale il suo diritto é superiore).
Secondariamente, perché gli stessi genitori hanno interesse all'esistenza di quei centri in cui poter mandare i propri figli. Il delegare ad essi l'autorità sui loro figli (cosa che avviene per coloro che desiderano mandarli nei collegi della Chiesa), é una delle maniere di realizzare la libertà di insegnamento e di esercitare il diritto paterno nell'educazione.
In terzo luogo, a causa del beneficio che la società e lo Stato ricevono da essi; e questo non soltanto in ordine al fine dell'uomo, che é un fine soprannaturale, ma anche nei confronti del fine temporale di questa vita.. E' sufficiente osservare con oggettività l'opera sviluppata dalla Chiesa nel corso dei secoli, per rendersi conto che é stata maestra dei popoli e che l'opera di incivilimento é indissolubilmente legata ad essa. Valga per tutto la fama raggiunta dai collegi dei religiosi, riconosciuta dai loro stessi nemici - calvinisti e protestanti - che mandavano i loro figli nei collegi dei gesuiti (14).

2.2.3 Lavoro di supervisione e giudizio
La ragione di quest'opera si trova proprio nella natura soprannaturale della sua missione: essendo l'educazione e l'insegnamento ordinati al fine ultimo dell'uomo - e dipendendo quelle da tale fine - non possono per ciò stesso ignorare, disprezzare o agire come se le leggi divine non le toccassero.
E' un aspetto messo in risalto da Pio XI, col segnalare: "la Chiesa é indipendente da qualsiasi potestà terrena, come nell'origine così nell'esercizio della sua missione educativa, non solo rispetto al suo oggetto proprio, ma anche rispetto ai mezzi necessari e convenienti per adempirla. Quindi rispetto ad ogni altra disciplina ed insegnamento umano, che in sé considerato é patrimonio di tutti, individui e società, la Chiesa ha diritto indipendente di usare e principalmente di giudicare quanto possa esser giovevole o contrario all'educazione cristiana. E ciò, sia perché la Chiesa, come società perfetta, ha diritto indipendente sui mezzi rispondenti al suo fine, sia perché ogni insegnamento, al pari di ogni azione umana, ha necessaria relazione di dipendenza dal fine ultimo dell'uomo, e però non può sottrarsi alle norme della legge divina, di cui la Chiesa é custode, interprete e maestra infallibile" (15).
Più avanti, lo stesso Pio XI continua: "é diritto inalienabile della Chiesa, e insieme suo dovere indispensabile, vigilare tutta l'educazione dei suoi figli, i fedeli, in qualsiasi istituzione pubblica o privata, non soltanto rispetto all'insegnamento religioso ivi impartito, ma per ogni altra disciplina e per ogni ordinamento, in quanto abbiano relazione con la religione e la morale" (16).

 

2.2.4 Necessità per il bene comune temporale
E' lo stesso bene comune temporale ad esigere questo duplice aspetto nel quale si fa concreto il diritto soprannaturale della Chiesa alla sua opera educativa, perché il potere temporale, benché temporale, deve essere cristiano.
Il potere temporale, che si occupa del bene comune, deve considerare questo come dipendente dal fine soprannaturale e ultimo dell'ultimo dell'uomo, facendovi riferimento. Il contrario implica il materialismo e presuppone una visione mutilata dell'uomo; mutilata al punto da deformarla completamente, posto che non tenendo conto del suo fine soprannaturale, riduce la natura umana a pura animalità - superiore agli animali quanto si vuole, ma pur sempre animalità - prescindendo da quanto lo caratterizza e differenzia dai restanti essere della creazione: l'essere dotato di un'anima immortale.
Lo Stato, perciò, non solo deve permettere l'opera educativa della Chiesa senza frapporle ostacoli, ma deve collaborarvi aiutandola con la sua legislazione.
Che il potere temporale debba essere cristiano lo si ricava dalla natura stessa della dottrina cristiana; e, in questo senso, essa lo ha inteso costantemente. Nell'ultimo secolo lo hanno segnalato, per esempio, Leone XIII, che nell'Enciclica Immortale Dei attribuisce allo Stato il dovere di difendere la religione cattolica (17); San Pio X, nell'Enciclica Vehementer nos, che condanna per l'ennesima volta la dottrina della separazione tra Chiesa e Stato (18); Pio XI, nell'Enciclica Divini Redemptoris (19); Pio XII, nell'Enciclica Summi pontificatus (20).

2.2.5 Nessuna ingerenza indebita
Questa doppia manifestazione dell'opera educativo della Chiesa, non può essere qualificata come una sua ingerenza indebita, perché essendo la religione cattolica l'unica vera, ed essendo la Chiesa incaricata da Dio stesso di procurare il fine soprannaturale dell'uomo, essa ha il pieno diritto a svolgere tale missione. Quest'opera non solo beneficia l'uomo rispetto al suo fine ultimo, ma già in questa vita temporale - che é transito per quella che verrà e che deve portare frutti in ordine ad essa - si raccolgono i frutti migliori del lavoro della Chiesa.
Pio XI lo spiegava magnificamente col dire "Né l'esercizio di questo diritto potrà stimarsi ingerenza indebita, ma preziosa provvidenza materna della Chiesa, nel tutelare i suoi figli dai gravi pericoli di ogni veleno dottrinale e morale" (21).
Leone XIII, da parte sua, segnalava i danni per la società e per lo Stato che derivano dall'assenza di una retta formazione religiosa e morale, dell'opera educativa e di supervisione dell'insegnamento da parte della Chiesa: "Ove sieno ignorate queste cose, ogni cultura degli animi dovrà riuscire malsana; i giovani non assuefatti al timore di Dio, mal sapranno sopportare qualsiasi disciplina dell'onesto vivere, e come quelli che non mai furono avvezzi a negar nulla alle loro passioni facilmente saranno sospinti a metter sossopra gli Stati" (22).

2.2.6 Relazioni tra diritti della Chiesa, della famiglia e dello Stato
Questo diritto della Chiesa non si oppone a quelli della famiglia e dello Stato in questa materia. Come segnalava Pio XI, "con tale sopraeminenza della Chiesa, non solo non sono in opposizione, ma sono anzi in perfetta armonia i diritti della famiglia e dello Stato, e anche i diritti dei singoli individui rispetto alla giusta libertà della scienza, dei metodi scientifici e di ogni cultura profana in generale. Giacché, per indicare subito la ragione fondamentale di siffatta armonia, l'ordine soprannaturale, al quale appartengono i diritti della Chiesa, non solo non distrugge né menoma l'ordine naturale, ma anzi lo eleva e lo perfeziona, ed ambedue gli ordini si prestano mutuo aiuto e quasi complemento rispettivamente proporzionato alla natura e alla e dignità di ciascuno appunto perché entrambi procedono da Dio, il quale non si può contraddire" (23).
Il diritto della Chiesa non soppianta quello dei genitori, ma lo perfeziona e, spesso, é l'unico modo per renderlo reale, non solo in quanto riguarda il suo stesso fine, ma anche perché l'insegnamento nei centri scolastici della Chiesa é molto spesso l'unico modo di realizzare il diritto il diritto e dovere dei genitori nell'educazione dei figli.
Questo diritto della Chiesa non é sussidiario né indiretto, come é invece quello dello Stato, ma pieno e diretto, a causa del fine stesso della Chiesa. Né é sostituibile dall'opera dello Stato, consistente nella sussidiarietà (quando l'iniziativa privata non fosse sufficiente) e nell'attività legislativa (finalizzata ad impedire che l'insegnamento sia contrario alla morale, al diritto naturale e alle verità naturali su cui poggia l'ordine sociale).

2.2.7 Dovere primordiale e diritto inalienabile
La Chiesa ha il diritto - che deriva dal dovere di insegnare assegnatole da Gesù Cristo - di fondare, quando lo reputi opportuno, propri centri di insegnamento. Questo diritto é conseguente a quello primordiale di vegliare per l'integrità della fede, vigilando e giudicando tutto l'insegnamento alla luce della dottrina di Cristo.
Esso si realizza con maggiore facilità quando la Chiesa dispone di centri propri, cosa che può anche non verificarsi: in tale caso essa assolve alla sua missione col vegliare a che tutto l'insegnamento sia completamente cristiano.
Questa missione educativa della Chiesa costituisce un diritto che le spetta in modo inalienabile nei confronti d'ogni potere che pretendesse di restringerlo o impedirlo, perché il fine della Chiesa é superiore a qualsiasi altro fine della società o dello Stato.

2.3 Lo Stato

2.3.1 Lo Stato di fronte all’insegnamento
Non parleremo ora direttamente degli errori diffusi in merito alla competenza dello Stato in materia d'insegnamento. Sarà qui esposta solo l'opera che compete allo Stato in questa materia secondo il diritto naturale.
Anche lo Stato ha una missione relativamente all'insegnamento: più che di diritto ad insegnare, quello di cui si deve parlare é della sua missione in questo campo.
La sua missione é sussidiaria quanto ad impartire insegnamenti: sotto quest'aspetto esso si limita a supplire alla mancanza di insegnamento; é l'insufficienza dell'insegnamento privato (ossia non statale) quel che dà origine all'opera dello Stato.
Significa ciò che - a parte quell'insufficienza - lo Stato non può insegnare? In effetti, lo Stato é privo di competenza per dare qualsiasi tipo d'insegnamento che non abbia relazione con lo Stato stesso. Detto in altro modo, lo Stato, anche col migliore insegnamento privato, può insegnare, ma SOLTANTO nella questioni concernenti il buon funzionamento dell'apparato statale: é un'attività che riguarda quelli che eserciteranno una determinata attività alle sue dipendenze, che é direttamente e principalmente dipendente dallo Stato. Così, la polizia, l'esercito, la pubblica amministrazione, sono attività in cui lo Stato può svolgere un insegnamento e può dar vita a centri destinati a quello scopo.
Questa missione sussidiaria é perciò stesso inferiore al diritto dei genitori sull'insegnamento e educazione dei loro figli. E, per quanto concerne la Chiesa, il diritto dello Stato é d'ordine naturale e non soprannaturale. Perciò, non si può addurre il diritto dello Stato come un giusto motivo per restringere sia i diritti dei genitori che quello della Chiesa in merito all'educazione l'insegnamento.
Come indica Pio XI, i diritti dello Stato in materia di educazione dei cittadini, "sono partecipati alla società civile dall'Autore stesso della natura, non per titolo di paternità, come alla Chiesa e alla famiglia, ma bensì per l'autorità che ad esso compete per il promovimento del bene comune temporale, che é appunto il fine suo proprio. Per conseguenza, l'educazione non può appartenere alla società civile nel medesimo modo in cui appartiene alla Chiesa e alla famiglia, ma in modo diverso, corrispondente al suo fine proprio" (24).
Come in tutte le sue attività, é il fatto d'essere custode del bene comune quel che qualifica i suoi compiti in materia d'insegnamento, come ci ricorda il Papa. E' una missione più ampia di quel che alcuni credono, e, nello stesso tempo, più ristretta di quel che molti altri pensano: posizioni che peraltro, in occasioni diverse, sono sostenute dalle stesse persone.
L'ampiezza del diritto dello Stato si basa (in modo analogo a quello della Chiesa, che ha il diritto ed il dovere di supervisionare ogni insegnamento perché sia adeguato alla religione cattolica in ordine al fine soprannaturale dell'uomo) sul dovere di vigilare (in modo davvero sussidiario) affinché l'insegnamento sia conforme al bene comune. Per questo, non può acconsentire a una pretesa libertà di magistero - da non confondersi con la libertà di insegnamento - come se non ci fosse alcuna norma superiore a quella della ragione e della coscienza del professore che insegna.
Questa missione di supervisione può, senz'ombra di dubbio, restare in mano alla Chiesa, posto che col preservare l'insegnamento da ogni errore relativamente alla religione cattolica (ed essendo questo il cemento più forte, l'unico si cui davvero s'innalza l'ordine sociale), lo Stato è assolutamente garantito dall'opera vigilante della Chiesa.
Ciò nonostante, se sul piano teorico questo rapporto deve essere così - come lo fu in passato - oggi, tuttavia, non é più una garanzia di per se stessa: sebbene la Chiesa rimanga la stessa, i suoi membri, anche quelli più in risalto, diffondono o permettono che siano diffusi ogni genere di dottrine che distruggono la religione e la società; lo Stato deve quindi vigilare su questo aspetto e con la sola finalità indicata, perché l'insegnamento sia in sintonia col bene comune e la religione. Ma occorre sempre aggiungere che lo Stato deve compiere questa missione con un carattere sussidiario nei confronti della stessa società e dei suoi membri.
La restrizione del diritto dello Stato si basa sul fatto che, come regola generale, l'insegnamento diretto - non di sua competenza - gli compete in modo suppletivo e sussidiario. Perciò, non solo il monopolio statale dell'insegnamento é illecito ma lo é pure l'influenza verso le istituzioni private, perché, coi suoi potenti mezzi, le può facilmente annientare: lo Stato non può impartire l'insegnamento quando la funzione docente nella sua totalità é svolta grazie ad un adeguato funzionamento dell'iniziativa privata.

2.3.2 Diritti e doveri dello Stato
Il principale obbligo dello Stato é di collaborare alla vita naturale della società, mediante la sollecitazione dell'iniziativa privata e con l'aiuto ai corpi intermedi che la costituiscono in modo organico. Lo Stato deve astenersi dal rendere difficile, in qualsivoglia modo, l'azione familiare e corporativa.

2.3.2.1 Promuovere l’insegnamento
Lo Stato é certamente interessato nell'educazione e nell'insegnamento, posto che i suoi soggetti sono suoi sudditi (quanto migliori saranno, più la ripercussione sullo Stato sarà vantaggiosa), e, per questa ragione (assieme al fine primo di procurare il bene comune), deve dar loro impulso. Ma promozione non significa intromissione, dirigismo, pianificazione, monopolio o qualsiasi altra azione che impedisca o renda difficoltoso lo sviluppo della società, che considerata autenticamente (ossia formata da corpi sociali), é quella cui compete l'educazione e l'insegnamento. Promuovere non significa altro che aiutare e collaborare.
Lo Stato deve aiutare coloro ai quali spetta la missione d'insegnare (famiglie, corpi intermedi e Chiesa, ossia la società organizzata in modo naturale), con i mezzi e le modalità che in ogni caso e circostanza risultino adeguati perché vengano da loro realizzati, non dallo Stato (25).
Così facendo, tutti potranno avere un certo grado d'istruzione e, contemporaneamente, sarà favorito tutto quanto davvero contribuisce all'arricchimento del pensiero e della civiltà: arti, lettere, scienze...

2.3.2.2 Ruolo sussidiario
Il motivo che giustifica l'insegnamento diretto da parte dello Stato é la sua caratteristica di organismo sussidiario nei confronti delle società infrasovrane o corpi intermedi. Il momento in cui sorge l'obbligo di supplenza dello Stato si verifica quando é di fatto impossibile che l'esercizio dell'insegnamento venga svolto dai corpi intermedi che ne hanno titolo.
Questa missione sussidiaria si manifesta in due modi: l'uno riguardante i soggetti, l'altro i centri dell'insegnamento.
Nei confronti degli individui, lo Stato non deve impartire o dare direttamente l'insegnamento, stabilendo dei centri a questo scopo, ma concedendo borse di studio per assistere i centri privati quando essi esistano, come diceva Pio XI, "nei casi in cui manchi, fisicamente o moralmente l'opera dei genitori, per trascurezza, incapacità o indegnità" (26). Tuttavia, come segnala Michel Creuzet, questa é una situazione che raramente si presenta in una società sana (27).
Lo Stato compie ugualmente la sua opera sussidiaria, col dare borse di studio a quanti sono carenti di mezzi economici sufficienti per frequentare i centri d'insegnamento. Borse di studio che, se saranno generalizzate per l'insegnamento elementare, dovranno essere diminuite man mano che avanza il livello d'insegnamento, per venire concesse solo a quanti realmente le meritino - e desiderino continuare gli studi - sulla base dei risultati.
Nei confronti dei centri d'insegnamento, l'opera sussidiaria dello Stato si attua quando i centri non statali e l'iniziativa privata sono insufficienti: allora esso deve stabilire dei centri d'insegnamento.
Ma tale attività presuppone:
I - che tali centri vengano costruiti dove sono necessari, non dove lo Stato vuole;
II - lo Stato non deve imporre agli alunni e alle loro famiglie più di quanto richiesto per lo stretto compimento del bene comune. Vale a dire, non può impartire un insegnamento in contrasto con la morale, la religione cattolica, l'ordine sociale, ecc., né può imporre pretesi insegnamenti "politici" che, o costituiscono insegnamento dell'ordine sociale e politico naturale e cristiano - nel qual caso devono essere insegnati per quello che sono, risparmiando la qualificata di "politici" -, ovvero sono in disaccordo con esso, andando a costituire un'autentica violazione dell'ordine naturale;
III - se il motivo dell'assenza dell'insegnamento privato é di origine economica, dovrà lasciare l'insegnamento nelle mani dei privati e supplire solo alla carenza di mezzi economici, il che é precisamente quanto manca;
IV - deve abbandonare l'opera di insegnamento diretto non appena l'iniziativa privata può farsi carico di essa, posto che l'insegnamento dello Stato é nato con carattere sussidiario e non assorbente.
Non si deve dimenticare che il principio di sussidiarietà, espressione dell'ordine naturale, riconosce la priorità della società sullo Stato: nonostante una formulazione erronea di tale principio, che lo considera in modo inverso, é lo Stato ad essere sussidiario alla società, non il contrario. Come segnala Creuzet (28), non é l'insegnamento privato che deve supplire quello statale, bensì l'insegnamento statale ad essere sussidiario di quello (29).

2.3.2.3 L’insegnamento diretto dello Stato
Lo Stato non ha dunque diritto ad insegnare in centri propri?
In linea generale, no, eccetto che per le specializzazioni in cui é direttamente interessato, come nel caso dei suoi funzionari. Ma ogni insegnamento di questo tipo é successivo a quello previo - e variabile a seconda dei casi - che non appartiene allo Stato ma al corpo sociale. Gli alunni, nella stragrande maggioranza, non svolgeranno la loro attività negli organismi dello Stato, bensì nell'ambito dell'iniziativa privata: esso ha quindi competenza ad insegnare solo nei confronti di quanti lavoreranno nelle sue strutture, e soltanto in quelle attività che quegli alunni svolgeranno, perché tutto l'insegnamento precedente a questo spetta alla varietà della società.

Riassumendo, l'opera dello Stato in materia d'insegnamento é delimitata dal principio di sussidiarietà e diretta al compimento del bene, che é precisamente il fondamento e la ragione d'essere dello Stato. Perciò, lo Stato deve riconoscere (e non stabilire) i diritti della famiglia, dei corpi intermedi e, in definitiva, della società, che é un vero corpo organico e non una somma di individui la cui esistenza é, in realtà, naturale e non creata da esso.

 

2.4 I Corpi intermedi

 2.4.1 Il diritto ad insegnare
L’uomo non fa parte solo della famiglia, ma, inoltre, va a far parte di quelle che nel Diritto pubblico cristiano vengono dette "società minori o imperfette" (Pio XI), "società infra – sovrane" (Enrique Gil y Robles), "corpi intermedi" (Michel Creuzet) o "corpi sociali basilari" (Francisco Puy).
I corpi intermedi sono molteplici e diversi: villaggi, cittadine, municipalità, regioni, corporazioni professionali d'ogni tipo, sindacati, associazioni culturali... Tutti e ciascuno di questi corpi intermedi assicurano e danno durevolezza tanto alla famiglia che alle finalità che questa persegue, fornendo, inoltre, tutto quel che la cornice familiare non arriva a dare. La famiglia, sebbene sia la cellula primaria e fondamentale del corpo sociale, non giunge ad impartire all’uomo tutti quei beni di cui abbisogna per il suo sviluppo.
I corpi intermedi, nel campo dell’insegnamento, benché non siano come i genitori e la famiglia, la Chiesa e lo Stato - ognuna nel suo genere - società perfette, tuttavia possono ed hanno diritto ad impartire un insegnamento.
Il loro ruolo in quest’ambito viene fatto derivare dall’aiuto di cui le famiglie hanno bisogno per educare ed insegnare ai propri figli. Scrive Creuzet "nella misura in cui si deve formare il professionista, il cittadino, l’uomo che dovrà vivere nei molteplici organi della Città, la famiglia potrà, o persino dovrà, farsi aiutare dai corpi intermedi competenti" (30).
Con ogni efficacia, Creuzet li ha in qualche modo confrontati con la famiglia. Così, scrive: "la famiglia é il mezzo naturale dell'educazione dei bambini. L’impresa, l’ufficio ed il mestiere, sono il mezzo naturale nel quale l’adolescente si troverà a contatto, non solo della materia da trasformare, ma di un ambiente umano, di una tradizione, di una vera eredità" (31).
Che anche i corpi intermedi possano insegnare si spiega perfettamente. Le professioni stesse, i mestieri ed il ramo della produzione, sono interessati a che i futuri colleghi ben conoscano la loro professione e mestiere. Per questo, servendosi di mezzi propri, potranno impartire l'insegnamento necessario a questo scopo. Chi sarà migliore degli stessi, per insegnare quella parte – più o meno grande a seconda della professione – del sapere in cui hanno maggiore competenza?
Essi non trasmettono solo una conoscenza tecnica, bensì, inoltre, quell’insegnamento umano, naturale, che dà vita a dei legami dai quali trae beneficio l’intera società; sono legami che causano il radicamento dell’uomo alle cose e alle istituzioni, che non esiste con la freddezza e impersonalità dell’insegnamento statale.
Perché un’impresa – intesa in senso ampio – non dovrebbe insegnare al personale che deve lavorare nella stessa? E, ancor più, perché il ramo professionale non potrebbe insegnare a quanti si dedicano a quella professione? Questo fu il ruolo svolto dalle antiche corporazioni, fino a quando la centralizzazione le trasformò in privilegio messo in vendita al miglior offerente, e la Rivoluzione francese le distrusse totalmente.
Le imprese consorziate tra loro - a pieno diritto in quanto prolungamento delle stesse famiglie e come garanzia della trasmissione di un sapere da esse praticato - possono dar vita ai centri adeguati a tale formazione.
La cosa può essere fatta sia direttamente (cioè fondando esse stesse i centri d’insegnamento), che sovvenzionando dei centri esistenti. Prescindendo per il momento dal problema del finanziamento, resti la continuità certa del diritto dei corpi intermedi ad impartire un insegnamento, a collaborare nell’opera educativa in quanto corpi dell’organismo sociale.
Di fatto, benché indirettamente, tale intervento oggi esiste. Così, le imprese non solo selezionano il personale che deve lavorare in esse, ma le stesse imprese fanno anche dei corsi a molti dei selezionati, nonostante la previa esistenza dell’attestato o titolo di studio richiesto.
La competenza maggiore su determinate questioni, ce l’ha chi di esse si occupa. E’ quanto accade nell’insegnamento delle professioni e mestieri, delle corporazioni professionali, esistenti o da costituire, che fanno parte dei corpi intermedi.
L’insegnamento acquisito lontano dal luogo e dall’ambiente in cui si svolgerà l’attività professionale, nel quale tale insegnamento dovrà essere applicato, richiede un successivo apprendistato sul campo, che sarebbe stato già acquisito – con le conoscenze teoriche -, se la formazione fosse stata svolta dalle corporazioni professionali. A ciò si aggiunga l’importantissimo vantaggio dell’unità tra quelle nozioni e la creazione di legami, di affetti, di sinergie, che vanno a beneficio tanto dell’apprendista quanto del maestro, della vita sociale e della stessa professione, rendendo più umane le relazioni tra gli uomini.
Sotto un altro aspetto, complementare all'unione e volontà delle famiglie, ossia in virtù del principio di sussidiarietà, i villaggi, i municipi e le regioni - in quest'ordine -, possono aprire scuole, collegi e università, con ogni diritto.
In quanto riunione di famiglie che decidono di dar vita al centro, non si può dubitare del diritto di farlo anche da parte dei corpi intermedi. E' un prolungamento - per volontà delle stesse famiglie che rendono effettivo il loro diritto - del loro diritto ad esercitare la propria attività di educazione e insegnamento.

L'impossibilità per le famiglie di insegnare (non sono delle conoscenze culturali, ma anche pratiche e professionali) ai figli in tutti i campi, unita al desiderio che i figli imparino dei genitori, porta a che queste - riunite nelle proprie comunità naturali - diano vita a centri d'insegnamento. Il che, se non é possibile nelle grandi città (nelle quali ciò sarà generalmente di competenza di società religiose, associazioni professionali o collegi privati), é invece facilmente percorribile nei villaggi.
Dalla combinazione tra associazioni professionali e queste associazioni naturali, cioè dall'armonia tra i diversi corpi intermedi - alle quali deve aggiungersi il fecondo lavoro della Chiesa - nascerà un insegnamento adeguato ad ogni necessità di tempo e di luogo.
E', in definitiva, la piena vita della società quella che stabilisce il diritto dei corpi intermedi ad impartire l'insegnamento. La storia e la pratica dimostrano i suoi vantaggi in tutti gli ordini: professionale, economico, culturale, civile, sociale, religioso, familiare, non escluse le associazioni o gruppi culturali (come per esempio quelle musicali, non potendosi dubitare dei benefici che derivano dall'insegnamento dei conservatori), e potremmo continuare.
L'intervento dei corpi intermedi può, infine, realizzarsi anche in modo meno diretto, ad esempio con la costituzione di biblioteche, favorendo gli scambi, i premi ed altro.

2.4.2 Ruolo sussidiario del municipio e della regione
Abbiamo visto che i corpi intermedi hanno diritto di insegnare e che, senza dubbio, sono molteplici e svariati. Tra essi troviamo il Municipio e la Regione (senza considerarne altri, come il quartiere), per i quali, se considerati come veri corpi intermedi (e non come per il positivismo, secondo il quale esistono solo nella misura in cui sono riconosciuti dallo Stato e questo assegna loro le funzioni, non avendone di proprie), ci si deve chiedere: hanno diritto ad insegnare? l'educare fa parte della loro missione?
I corpi intermedi sono naturalmente formati per raggiungere un qualche fine. Il municipio o la Regione, hanno come finalità l'insegnamento?
Ricordiamo quanto é stato detto sino qui a proposito della famiglia, delle corporazioni professionali, eccetera, ed il ruolo dello Stato nell'insegnamento. Da quanto detto é facile concludere che l'insegnare non spetta né al Municipio, né alla Regione, se non in modo sussidiario. Una sussidiarietà che, tuttavia, deve esercitarsi prima di quella dello Stato.
Il ruolo del Municipio e della Regione (e le altre società ad esse inferiori), deriva dal fatto che sono le società in cui l'uomo riesce a raggiungere delle finalità altrimenti impossibili; ma questo non é applicabile all'insegnamento. Il Municipio e la Regione hanno la missione di realizzare quei lavori richiesti dalla comunità e che solo le loro organizzazioni più complesse, anche se non per questo meno naturali, possono attuare.
Ma l'educazione e l'insegnamento restano fuori dal loro ambito, appartenendo a dei raggruppamenti che esistono al loro interno, ma che secondo la natura sono più capaci di esercitare la missione educativa.
"L'insegnamento - scriveva Victor Pradera - deve essere indipendente anche dal Municipio e dalla Regione, in quanto entità politiche ed amministrative. E' una goffa contraddizione nella quale incorrono non pochi, il chiedere ... l'inibizione allo Stato dell'insegnamento ed il suo passaggio a Municipi e Regioni" (32).
Il motivo coincide con quello secondo cui l'insegnamento non compete allo Stato che sussidiariamente.
I Municipi, almeno quelli piccoli, sono certamente una "trama di famiglie", come scrive José Gil Moreno de Mora (33). Ma la formazione del Municipio, anche quando sia considerata in quel significato autentico di "trama", non avviene a causa dell'insegnamento, ma per finalità diverse, che possono essere raggiunte solo attraverso quell'organizzazione.

Il Municipio, lo ricordava Michel Creuzet, non ha come "propria missione l'aprire scuole, salvo che nella mancanza delle iniziative familiari, religiose, dei gruppi professionali, ecc." (34).
Il fatto é che i corpi intermedi, come ricordava Vallet de Goytisolo, "devono sorgere come le piante, dal basso verso l'alto" (35); se il Municipio si appropria indebitamente della missione d'insegnare, s'inverte l'ordine naturale e, per ciò stesso, la società muore e le sue libertà, responsabilità e facoltà scompaiono venendo assorbite nel Municipio.
Basti quanto si é detto per mettere in risalto che il Municipio - e a fortiori la Regione - non hanno come missione l'insegnamento. Il loro ruolo é sussidiario e precedente quello dello Stato, essendo questo sussidiario di quelli. Perciò, quanto detto sullo Stato e la sua missione nel campo dell'insegnamento, si applica anche al Municipio e alla Regione.
Tanto il Municipio che la Regione, in quanto tali, non possono aprire centri d'insegnamento se non quando manchi l'iniziativa privata, e farlo solo per sanare quella mancanza. Allo stesso tempo, però, dovranno dare impulso all'iniziativa privata perché si faccia presto carico dell'insegnamento che il Municipio o la Regione stanno fornendo.

 

 

NOTE

  1. Cfr. Michel Creuzet, L’Enseignement, Club du livre civique, Parigi 1965, pp. 10-23.
  2. M. Creuzet, op. cit., pp. 10-11.
  3. M. Creuzet, op. cit., pp. 10-11.
  4. M. Creuzet, op. cit., pp. 22.
  5. Cfr. Estanislao Cantero, La finalidad de la educaciòn, in Verbo, n. 158.
  6. Pio XI, enciclica Divini illius Magistri, del 31-12-1929, in Tutte le encicliche..., op. cit., p. 846 [Cfr. pure Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1601 "Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento" (Codice di Diritto Canonico, 1055, 1) "; e n. 1652 "Per sua indole naturale, l'istituto stesso del matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati alla procreazione e alla educazione della prole e in queste trovano il loro coronamento" (Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 48)", n.d.t.].
  7. Pio XI, op. cit., p. 851 [cfr. pure Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2221 "La fecondità dell'amore coniugale non si riduce alla sola procreazione dei figli, ma deve estendersi alla loro educazione morale e alla loro formazione spirituale. La funzione educativa dei genitori "è tanto importante che, se manca, può a stento essere supplita" (Conc. Ecum. Vat. II, Gravissimum educationis, 3). Il diritto e il dovere dell'educazione sono, per i genitori, primari e inalienabili (Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 36) "; n. 2222 "I genitori devono considerare i loro figli come figli di Dio e rispettarli come persone umane. Educano i loro figli ad osservare la legge di Dio mostrandosi essi stessi obbedienti alla volontà del Padre dei cieli"; n. 2223 "I genitori sono i primi responsabili dell'educazione dei loro figli. Testimoniano tale responsabilità innanzitutto con la creazione di una famiglia, in cui la tenerezza, il perdono, il rispetto, la fedeltà e il servizio disinteressato rappresentano la norma. Il focolare domestico è un luogo particolarmente adatto per educare alle virtù. Questa educazione richiede che si impari l'abnegazione, un retto modo di giudicare, la padronanza di sé, condizioni di ogni vera libertà. I genitori insegneranno ai figli a subordinare "le dimensioni materiali e istintive a quelle interiori e spirituali" (Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus, 36). I genitori hanno anche la grave responsabilità di dare ai loro figli buoni esempi. Riconoscendo con franchezza davanti ai figli le proprie mancanze, saranno meglio in grado di guidarli e di correggerli: Chi ama il proprio figlio usa spesso la frusta... Chi corregge il proprio figlio ne trarrà vantaggio ( Sir 30,1-2 ). E voi, padri, non inasprite i vostri figli, ma allevateli nell'educazione e nella disciplina del Signore ( Ef 6,4 )"; n. 2224 "Il focolare domestico costituisce l'ambito naturale per l'iniziazione dell'essere umano alla solidarietà e alle responsabilità comunitarie. I genitori insegneranno ai figli a guardarsi dai compromessi e dagli sbandamenti che minacciano le società umane", n.d.t.].
  8. San Tommaso d’Aquino, La Somma Teologica, ed. cit., Suppl. q. 41, a. 1.
  9. San Tommaso d’Aquino, La Somma Teologica, ed. cit., II-II, q. 10, a. 12 [cfr. pure Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2211 "La comunità politica ha il dovere di onorare la famiglia, di assisterla, e di assicurarle in particolare: la libertà di costituirsi, di procreare figli e di educarli secondo le proprie con vinzioni morali e religiose (…); la libertà di professare la propria fede, di trasmetterla, di educare in essa i figli, avvalendosi dei mezzi e delle istituzioni necessarie" N.d.t.].
  10. Pio XI, op. cit., p. 846-847 [cfr. il nuovo Codice di Diritto Canonico: "A titolo speciale il dovere e il diritto di educare spetta alla Chiesa", canone 794; cfr. pure la Dichiarazione Gravissimum educationis, op. cit., n. 3: "Infine, ad un titolo tutto speciale, il dovere di educare spetta alla Chiesa: non solo perché essa va riconosciuta anche come società umana capace di impartire l'educazione, ma soprattutto perché essa ha il compito di annunciare a tutti gli uomini la via della salvezza e di comunicare ai credenti la vita di Cristo, aiutandoli con sollecitudine incessante a raggiungere la pienezza di questa vita. A questi suoi figli, dunque, la Chiesa come madre deve dare un'educazione tale, che tutta la loro vita sia penetrata dello spirito di Cristo; ma nel contempo essa offre la sua opera a tutti i popoli per promuovere la perfezione integrale della persona umana, come anche per il bene della società terrena e per la edificazione di un mondo più umano", n.d.t.].
  11. E continua: "Pertanto nell'oggetto proprio della sua missione educativa, cioé "nella fede e nella istituzione dei costumi, Dio stesso ha fatto la Chiesa partecipe del divino magistero e, per beneficio divino, immune da errore; ond'è degli uomini maestra suprema e sicurissima, e le é insito l'inviolabile diritto a libertà di magistero" (Leone XIII, enciclica Libertas)", idem, p. 847 [cfr. pure la Dichiarazione Gravissimum educationis, op. cit., proemio: "Da parte sua la santa madre Chiesa, nell'adempimento del mandato ricevuto dal suo divino Fondatore, che è quello di annunziare il mistero della salvezza a tutti gli uomini e di edificare tutto in Cristo, ha il dovere di occuparsi dell'intera vita dell'uomo, anche di quella terrena, in quanto connessa con la vocazione soprannaturale; essa perciò ha un suo compito specifico in ordine al progresso ed allo sviluppo della educazione", n.d.t.].
  12. Pio IX, Sillabo, dell'8-2-1864, Cantagalli editore, Siena 1977, proposizione 45, pp. 87 e 89, che rimanda alle Allocuzioni In Consistoriali del 1-11-1850 e Quibus luctuosissimus del 5-9-1851.
  13. Pio XI, enciclica Non abbiamo bisogno, del 29-6-1931, in Tutte le encicliche..., op. cit., p. 977.
  14. E' quanto segnala l'insospettabile penna di Alberto Jiménez Fraud: "per più di due secoli i gesuiti ebbero la reputazioni di migliori maestri d'Europa", in Historia de la Universidad española, Alianza, Madrid 1971, p. 234.
  15. Pio XI, enciclica Divini illius magistri, op. cit., p. 847.
  16. Ibid. p. 849.
  17. "Abbiano adunque i Principi caro sopra ogni cosa l'onore di Dio, e pongano in cima dei loro doveri favorire la religione, sostenerla con benevolenza e farle scudo con l'autorità delle leggi, né cosa alcuna istituire o prescrivere nociva all'incolumità di lei. E di ciò sono essi debitori altresì verso i loro sudditi. Poiché quanti respiriamo, tutti siamo nati e destinati a quel supremo ed ultimo bene, al quale si ha da volgere tutti i pensieri, bene che dimora al di là di questa fragile e breve vita, nei cieli. Or dipendendo da ciò la piena e perfetta felicità degli uomini, ne segue che raggiungere il detto fine é cosa per ciascuno di tanta importanza che maggiore non si può dare. E' necessario dunque che la società civile, essendo ordinata al bene comune promuova la pubblica prosperità per modo che i cittadini, nel camminare all'acquisto di quel supremo ed incommutabile bene al quale tendono per natura, non solo non incontrino inciampi da parte sua, ma ne abbiano invece ogni possibile agevolezza. E la prima e principale é appunto codesta, fare ogni cosa a fine di mantenere rispettata e inviolabile la religione, i cui doveri formano il legame tra uomo e Dio" (Leone XIII, enciclica Immortale Dei, del 1-11-1885, in Insegnamenti pontifici. Volume VI. La pace interna delle nazioni, Edizioni Paoline, II ed., Roma 1962, p. 114); [Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto sull'apostolato dei laici Apostolicam actuositatem, n. 7: "Quanto al mondo, è questo il disegno di Dio: che gli uomini, con animo concorde, instaurino e perfezionino sempre più l'ordine delle realtà temporali. […] Infine piacque a Dio unificare in Cristo Gesù tutte le cose naturali e soprannaturali, "affinché egli abbia il primato sopra tutte le cose" (Col 1,18)", n.d.t.].
  18. "Questa tesi (della separazione tra la Chiesa e lo Stato, n.d.a.) é un'ovvia negazione dell'ordine soprannaturale. Essa limita infatti l'azione dello Stato alla sola ricerca della prosperità pubblica in questa vita, cioè alla causa prossima delle società politiche; e non si occupa in nessun modo, come di cose estranee, della loro causa più profonda che é la beatitudine eterna, preparata per l'uomo alla fine di questa vita così breve. E pertanto, poiché l'ordine presente delle cose é subordinato alla conquista di quel bene supremo e assoluto, non soltanto il potere civile non dovrebbe ostacolare questa conquista, ma anzi dovrebbe aiutarci a compierla", San Pio X, enciclica Vehementer nos dell'11-2-1906, in Tutte le encicliche..., op. cit., p. 558.
  19. "In vista di questa collaborazione organica verso la tranquillità, la dottrina cattolica rivendica allo Stato la dignità e l'autorità di un vigilante difensore dei diritti divini e umani, sui quali le Sacre Scritture e i Padri della Chiesa insistono tanto spesso", Pio XI, enciclica Divini Redemptoris, del 19-3-1937, in Tutte le encicliche..., op. cit., p. 1095.
  20. "La sovranità civile, di fatti, é stata voluta dal Creatore (come sapientemente insegna il Nostro grande predecessore Leone XIII nell'enciclica Immortale Dei), perché regolasse la vita sociale secondo le prescrizioni di un ordine immutabile nei suoi principi universali, rendesse più agevole alla persona umana, nell'ordine temporale, il conseguimento della perfezione fisica, intellettuale e morale e l'aiutasse a raggiungere il suo fine soprannaturale. E' quindi nobile prerogativa e missione dello Stato il controllare, aiutare e ordinare le attività private e individuali della vita nazionale, per farle convergere armonicamente al bene comune, il quale non può essere determinato da concezioni arbitrarie, né ricevere la sua norma primariamente dalla prosperità materiale della società, ma piuttosto dallo sviluppo armonico e dalla perfezione naturale dell'uomo, a cui la società é destinata, quale mezzo e garanzia, dal Creatore" Pio XII, enciclica Summi pontificatus, del 20-10-1939, in Insegnamenti pontifici, op. cit., p. 432. [cfr. anche l'Enciclica Evangelium vitae, del 25-3-1995: "In continuità con tutta la tradizione della Chiesa è anche la dottrina sulla necessaria conformità della legge civile con la legge morale, come appare, ancora una volta, dall'Enciclica citata di Giovanni XXIII: "L'autorità è postulata dall'ordine morale e deriva da Dio. Qualora pertanto le sue leggi o autorizzazioni siano in contrasto con quell'ordine, e quindi in contrasto con la volontà di Dio, esse non hanno forza di obbligare la coscienza...; in tal caso, anzi, chiaramente l'autorità cessa di essere tale e degenera in sopruso". E’ questo il limpido insegnamento di san Tommaso d'Aquino, che tra l'altro scrive: "La legge umana in tanto è tale in quanto è conforme alla retta ragione e quindi deriva dalla legge eterna. Quando invece una legge è in contrasto con la ragione, la si denomina legge iniqua; in tal caso però cessa di essere legge e diviene piuttosto un atto di violenza". E ancora: "Ogni legge posta dagli uomini in tanto ha ragione di legge in quanto deriva dalla legge naturale. Se invece in qualche cosa è in contrasto con la legge naturale, allora non sarà legge bensì corruzione della legge"", n. 72, n.d.t.].
  21. Pio XI, enciclica Divini illius magistri, op. cit., p. 849. [cfr. pure la Dichiarazione del Concilio Vaticano II: "Pertanto questo santo Sinodo ribadisce il diritto della Chiesa a fondare liberamente e a dirigere le scuole di qualsiasi ordine e grado, diritto già dichiarato in tanti documenti del magistero esso ricorda che l'esercizio di un tale diritto contribuisce moltissimo anche alla tutela della libertà di coscienza e dei diritti dei genitori, come pure allo stesso progresso culturale", Concilio Vaticano II, Gravissimum educationis, op. cit., n. 8, n.d.t.].
  22. Leone XIII, enc. Nobilissima Gallorum gens, dell'8-2-1884, in Tutte le encicliche..., op. cit., p. 379.
  23. Pio XI, op. cit., p. 850 [cfr. il nuovo Codice di Diritto Canonico: "E' diritto della Chiesa fondare e dirigere scuole di qualsiasi disciplina, genere e grado", canone 800; n.d.t.].
  24. Pio XI, op. cit., p 854-855. E continua: "Ora questo fine, il bene comune di ordine temporale, consiste nella pace e sicurezza, onde le famiglie e i singoli cittadini godono nell'esercizio dei loro diritti, e insieme nel maggior benessere spirituale e materiale che sia possibile nella vita presente, mediante l'unione il coordinamento dell'opera di tutti. Duplice é dunque la funzione dell'autorità civile, che risiede nello Stato: proteggere e promuovere, non già assorbire, la famiglia e l'individuo, o sostituirsi ad essi.
    Pertanto, in ordine all'educazione, é diritto, o per dir meglio, dovere dello Stato proteggere nelle sue leggi il diritto anteriore - che abbiamo sopra derscritto - della famiglia sull’educazione cristiana della prole; e, per conseguenza, rispettare il diritto soprannaturale della Chiesa su tale educazione cristiana.
    Similmente spetta allo Stato proteggere il medesimo diritto della prole, quando venisse a mancare fisicamente o moralmente l’opera dei genitori, per difetto, incapacità o indegnità, giacché il loro diritto educativo, come sopra dichiarammo, non é assoluto o dispotico, ma dipendente dalla legge naturale e divina, e perciò sottoposto all’autorità e giudizio della Chiesa, ed altresì alla vigilanza e tutela giuridica dello Stato in ordine al bene comune; inoltre la famiglia non é una società perfetta che abbia in sè tutti i mezzi necessari al suo perfezionamento. Nel qual caso, eccezionale del resto, lo Stato non si sostituisce già alla famiglia, ma supplisce al difetto e provvede, con mezzi acconci, sempre in conformità con i diritti naturali della prole e i diritti soprannaturali della Chiesa.
    In generale poi, é diritto e dovere dello Stato, proteggere, secondo le norme della retta ragione e della Fede, l’educazione morale e religiosa della gioventù, rimuovendone le cause pubbliche ad essa contrarie.
    Principalmente appartiene allo Stato, in ordine al bene comune, promuovere in molti modi la stessa educazione ed istruzione della gioventù.
    Dapprima e per sè, favorendo ed aiutando l’iniziativa e l’opera della Chiesa e delle famiglie, la quale quanto sia efficacie, viene dimostratodalla storia e dall’esperienza. Di poi, completando questa opera, dove essa non arriva o non basta, anche per mezzo di scuole ed istituzioni proprie, perchè lo Stato più di chiunque altro é provveduto dei mezzi, che sono messi a sua disposizione per la necessità di tutti, ed é giusto che li adoperi a vantaggio di quelli stessi dai quali essi vengono (Discorso agli alunni del Collegio di Mondragone,
    14 maggio 1929).
    Inoltre lo Stato può esigere e quindi procurare che tutti i cittadini abbiano la necessaria conoscenza dei loro doveri civili e nazionali, e un certo grado di cultura intellettuale, morale e fisica, che, attese le condizioni dei nostri tempi, sia veramente richiesto dal bene comune.
    Tuttavia, é chiaro che in tutti questi modi di promuovere l’educazione e l’istruzione pubblica e privata lo Stato deve rispettare i diritti nativi della Chiesa e della famiglia sull’educazione cristiana, oltre che osservare la giustizia distributiva. Pertanto, é ingiusto ed illecito ogni monopolio educativo e scolastico che costringa fisicamente e moralmente le famiglie a frequentare le scuole dello Stato contro gli obblighi della coscienza cristiana o anche contro le loro legittime preferenze
    "
    [cfr. pure Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2372 "Lo Stato è responsabile del benessere dei cittadini (…). Non può legittimamente sostituirsi all'iniziativa degli sposi, primi responsabili della procreazione e dell'educazione dei propri figli (Cf Paolo VI, Lett. enc. Humanae vitae, 23; Id., Lett. enc. Populorum progressio, 37)"; n.d.t.].
  25. Sono mezzi che possono essere molto diversi: l'erogazione economica, la costruzione di edifici, la costituzione di biblioteche... ma sempre cercando di far sì che siano le famiglie e i corpi intermedi - cioè l'iniziativa privata - a portare a termine l'opera di insegnamento, senza mai sostituirsi ad essi.
  26. Pio XI, op. cit., p. 854.
  27. "Che non si dica: ci sono dei genitori indegni. Certo. Fortunatamente sono poco numerosi. Inoltre, il fatto che vengano giudicati "indegni", non é sufficiente per ricordarci che normalmente i genitori sono degni, che sono i più degni di educare i propri figli? Si parla molto meno di centri di educazione indegni, di educatori indegni. In ogni caso, questo sorprende meno, scuoterebbe meno il cuore della gente onorata, perché viene perfettamente percepito che il legame col bambino - solitamente - é meno stretto e la relazione con gli adulti meno importante, che nella famiglia", Michel Creuzet, L’Enseignement, op. cit., pp. 19-20.
  28. M. Creuzet, op. cit., pp. 39-40 [il Concilio Vaticano II conferma questa dottrina parlando di "iniziativa dei genitori e delle altre società", Gravissimum educationis, op. cit., 3, n.d.t.].
  29. Cfr. Pio XI, op. Cit., p. 854-855.
  30. M. Creuzet, op. cit., p. 32
  31. M. Creuzet, op. cit., p. 33
  32. Victor Pradera, El Estado nuevo, Cultura Española, Madrid 1941, III ed., p. 256.
  33. José Gil Moreno de Mora, El municipio como entramado de familias, in Verbo, n. 93, marzo 1971, pp. 243 e successive.
  34. Michel Creuzet, El municipio y la doctrina de los cuerpos intermedios, in Verbo, n. 94, aprile 1971, pp. 347-348.
  35. Juan Vallet de Goytisolo, La crisis del derecho, in Revista General de Legislaciòn y Jurisprudencia, aprile 1962, separata, p. 29.