«Amoris Laetitia»: chiarire per evitare una confusione generale
Pubblichiamo un documento di riflessione di S.E. Mons. Athanasius Schneider, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Maria Santissima di Astana, in Kazakhstan, riguardo l’esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco, «Amoris Laetitia».
Il paradosso delle interpretazioni contraddittorie di «Amoris laetitia»
L’Esortazione Apostolica «Amoris Laetitia» (AL) pubblicata di recente, che contiene una grande ricchezza spirituale e pastorale per la vita nel matrimonio e nella famiglia cristiana della nostra epoca, purtroppo ha già in poco tempo provocato interpretazioni contraddittorie perfino nell’ambiente dell’episcopato.
Vi sono vescovi e preti che avevano pubblicamente e apertamente dichiarato che AL avrebbe fornito un’apertura evidente alla Comunione per i divorziati-risposati senza chiedere loro di vivere in continenza. In quest’aspetto della pratica sacramentale, che secondo loro sarebbe ora significativamente cambiato, consisterebbe il carattere veramente rivoluzionario dell’AL. Interpretando AL in riferimento alle coppie irregolari, un Presidente di una Conferenza episcopale ha dichiarato in un testo pubblicato sul sito web della stessa Conferenza: «Si tratta di una misura di misericordia, di un’apertura di cuore, ragione e spirito per la quale non è necessaria alcuna legge, né bisogna attendersi alcuna direttiva o delle indicazioni. Si può e si deve metterla in pratica immediatamente».
Tale avviso è confermato ulteriormente dalle recenti dichiarazioni del padre Antonio Spadaro S.J., che dopo il Sinodo dei Vescovi del 2015 aveva scritto che il sinodo aveva posto i «fondamenti» per l’accesso dei divorziati-risposati alla Comunione, «aprendo una porta», ancora chiusa nel sinodo precedente del 2014. Ora, dice il Padre Spadaro nel suo commento ad AL, la sua predizione è stata confermata. Si dice che lo stesso padre Spadaro abbia fatto parte del gruppo redazionale di AL.
La strada per le interpretazioni abusive sembra esser stata indicata dallo stesso Cardinale Christoph Schönborn il quale, durante la presentazione ufficiale di AL a Roma, aveva detto a proposito delle unioni irregolari: «La grande gioia che mi procura questo documento risiede nel fatto che esso supera in modo coerente la divisione artificiosa, esteriore e netta fra “regolari” ed “irregolari”«. Una tale affermazione suggerisce l’idea che non vi sia una chiara differenza fra un matrimonio valido e sacramentale ed un’unione irregolare, fra peccato veniale e mortale.
Dall’altra parte, vi sono vescovi che affermano che AL debba essere letta alla luce del Magistero perenne della Chiesa e che AL non autorizza la Comunione ai divorziati-risposati, neanche in caso eccezionale. In principio, tale affermazione è corretta ed auspicabile. In effetti, ogni testo del Magistero dovrebbe in regola generale, essere coerente nel suo contenuto con il Magistero precedente, senza alcuna rottura.
Tuttavia, non è un segreto che in diversi luoghi le persone divorziate e risposate sono ammesse alla Santa Comunione, senza che esse vivano in continenza. Alcune affermazioni di AL possono essere realisticamente utilizzate per legittimare un abuso già praticato per un certo tempo in vari luoghi della vita della Chiesa.
Alcune affermazioni di AL sono oggettivamente passibili di cattiva interpretazione
Il Santo Padre papa Francesco ci ha invitati tutti a offrire il proprio contributo alla riflessione e al dialogo sulle delicate questioni concernenti il matrimonio e la famiglia. «La riflessione dei pastori e dei teologi, se fedele alla Chiesa, onesta, realistica e creativa, ci aiuterà a raggiungere una maggiore chiarezza» (AL, 2).
Analizzando con onestà intellettuale alcune affermazioni di AL, viste nel loro contesto, si constata una difficoltà di interpretarla secondo la dottrina tradizionale della Chiesa. Questo fatto si spiega con l’assenza dell’affermazione concreta ed esplicita della dottrina e della pratica costante della Chiesa, basata sulla Parola di Dio e reiterata dal papa Giovanni Paolo II che dice: «La Chiesa, tuttavia, ribadisce la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati. Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell’unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall’Eucaristia. C’è inoltre un altro peculiare motivo pastorale: se si ammettessero queste persone all’Eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull’indissolubilità del matrimonio. La riconciliazione nel sacramento della penitenza – che aprirebbe la strada al sacramento eucaristico – può essere accordata solo a quelli che, pentiti di aver violato il segno dell’Alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l’indissolubilità del matrimonio. Ciò comporta, in concreto, che quando l’uomo e la donna, per seri motivi – quali, ad esempio, l’educazione dei figli – non possono soddisfare l’obbligo della separazione, «assumono l’impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi» (Familiaris Consortio, 84).
Il papa Francesco non aveva stabilito «una nuova normativa generale di tipo canonico, applicabile a tutti i casi» (AL, n. 300). Però nella nota 336, dichiara: «Nemmeno per quanto riguarda la disciplina sacramentale, dal momento che il discernimento può riconoscere che in una situazione particolare non c’è colpa grave». Riferendosi evidentemente ai divorziati risposati il papa afferma in AL, al n. 305: «A causa dei condizionamenti o dei fattori attenuanti, è possibile che, entro una situazione oggettiva di peccato – che non sia soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo pieno – si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare, e si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l’aiuto della Chiesa.» Nella nota 351 il papa chiarisce la propria affermazione dicendo che «in certi casi, potrebbe essere anche l’aiuto dei Sacramenti».
Nello stesso capitolo VIII di AL, al n. 298, il Papa parla dei «divorziati che vivono una nuova unione, … con nuovi figli, con provata fedeltà, dedizione generosa, impegno cristiano, consapevolezza dell’irregolarità della propria situazione e grande difficoltà a tornare indietro senza sentire in coscienza che si cadrebbe in nuove colpe. La Chiesa riconosce situazioni in cui «l’uomo e la donna, per seri motivi – quali, ad esempio, l’educazione dei figli – non possono soddisfare l’obbligo della separazione». Nella nota 329 il Papa cita il documento Gaudium et Spes in un modo purtroppo non corretto, perché il Concilio si riferisce in questo caso solo al matrimonio cristiano valido. L’applicazione di quest’affermazione ai divorziati può provocare l’impressione che il matrimonio valido venga assimilato, non in teoria, ma in pratica, ad una unione di divorziati.
L’ammissione dei divorziati-risposati alla Santa Comunione e le sue conseguenze
AL è purtroppo priva delle citazioni verbali dei principi della dottrina morale della Chiesa nella forma in cui sono stati enunciati al n. 84 dell’Esortazione Apostolica Familiaris Consortio e nell’Enciclica Veritatis Splendor del Papa Giovanni Paolo II, in particolare sui seguenti temi d’importanza capitale: «l’opzione fondamentale» (Veritatis Splendor nn.67-68), «peccato mortale e peccato veniale» (ibid., n.69-70), «proporzionalismo, consequenzialismo» (ibid. n.75), «il martirio e le norme morali universali ed immutabili» (ibid., nn.91ss). Una citazione verbale di Familiaris consorzio n.84 e di talune affermazioni più salienti diVeritatis splendor renderebbero peraltro AL inattaccabile da parte di interpretazioni eterodosse. Delle allusioni generiche ai principi morali e alla dottrina della Chiesa sono certamente insufficienti in una materia controversa che è di delicata e di capitale importanza.
Alcuni rappresentanti del clero e anche dell’episcopato affermano già che secondo lo spirito del capitolo VIII di AL non è escluso che in casi eccezionali i divorziati-risposati possano essere ammessi alla Santa Comunione senza che venga loro richiesto di vivere in perfetta continenza.
Ammettendo una simile interpretazione della lettera e dello spirito di AL, bisognerebbe accettare, con onestà intellettuale e in base al principio di non-contraddizione, le seguenti conclusioni logiche:
Il sesto comandamento divino che proibisce ogni atto sessuale al di fuori del matrimonio valido, non sarebbe più universalmente valido se venissero ammesse delle eccezioni. Nel nostro caso: i divorziati potrebbero praticare l’atto sessuale e vi sono anche incoraggiati al fine di conservare la reciproca “fedeltà”, cfr. AL, 298. Potrebbe dunque darsi una «fedeltà», in uno stile di vita direttamente contrario alla volontà espressa di Dio. Tuttavia, incoraggiare e legittimare atti che sono in sé e sempre contrari alla volontà di Dio, contraddirebbe la Rivelazione Divina.
La parola divina di Cristo: «Che l’uomo non separi quello che Dio ha unito» (Mt 19, 6) non sarebbe quindi più valida sempre e per tutti i coniugi senza eccezione.
Sarebbe possibile in un caso particolare ricevere il sacramento della Penitenza e la Santa Comunione con l’intento di continuare a violare direttamente i comandamenti divini: «Non commetterai adulterio» (Esodo 20, 14) e «Che l’uomo non separi quello che Dio ha unito» (Mt 19, 6; Gen 2, 24).
L’osservanza di questi comandamenti e della Parola di Dio avverrebbe in questi casi solo in teoria e non nella pratica, inducendo quindi i divorziati-risposati “ad ingannare se stessi (Giacomo 1, 22). Si potrebbe dunque avere perfettamente la fede nel carattere divino del sesto comandamento e dell’indissolubilità del matrimonio senza però le opere corrispondenti.
La Parola Divina di Cristo: «Colui che ripudia la moglie e ne sposa un’altra, commette un adulterio nei suoi confronti; e se una donna lascia il marito e ne sposa un altro, commette un adulterio» (Mc 10, 12) non avrebbe dunque più validità universale ma ammetterebbe eccezioni.
La violazione permanente, cosciente e libera del sesto comandamento di Dio e della sacralità e dell’indissolubilità del proprio matrimonio valido (nel caso dei divorziati risposati) non sarebbe dunque più un peccato grave, ovvero un’opposizione diretta alla volontà di Dio.
Possono esservi casi di violazione grave, permanente, cosciente e libera degli altri comandamenti di Dio (per esempio nel caso di uno stile di vita di corruzione finanziaria), nei quali potrebbe essere accordato a una determinata persona, a causa di circostanze attenuanti, l’accesso si sacramenti senza esigere una sincera risoluzione di evitare in avvenire gli atti di peccato e di scandalo.
Il perenne ed infallibile insegnamento della Chiesa non sarebbe più universalmente valido, in particolare l’insegnamento confermato da papa Giovanni Paolo II in Familiaris Consortio, n.84, e da papa Benedetto XVI in Sacramentum caritatis, n,29, secondo il quale la condizione dei divorziati per ricevere i sacramenti sarebbe la continenza perfetta.
L’osservanza del sesto comandamento di Dio e dell’indissolubilità del matrimonio sarebbe un ideale non realizzabile da parte di tutti, ma in qualche modo solo per un’élite.
Le parole intransigenti di Cristo che intimano agli uomini di osservare i comandamenti di Dio sempre e in tutte le circostanze, anche accettando a questo fine delle sofferenze considerevoli, ovvero accettando la Croce, non sarebbero più valide nella loro verità: «Se la tua mano destra ti è causa di peccato, mozzala e gettala via da te, perché è meglio per te che un tuo membro perisca, piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella Geenna» (Mt 5, 30).
Ammettere le coppie in «unione irregolare» alla santa Comunione, permettendo loro di praticare gli atti riservati ai coniugi del matrimonio valido, equivarrebbe all’usurpazione di un potere, che però non compete ad alcuna autorità umana, perché si tratterebbe qui di una pretesa di correggere la stessa Parola di Dio.
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