Condannato il libro: “Solo amore. Una cornice per un’etica sessuale cristiana” della suora M.A. Farley
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
NOTIFICAZIONE SUL LIBRO
JUST LOVE. A FRAMEWORK FOR CHRISTIAN SEXUAL ETHICS
DI SR. MARGARET A. FARLEY, R.S.M.
Introduzione
La Congregazione per la Dottrina della Fede, a seguito di un primo esame del libro Just Love. A Framework for Christian Sexual Ethics (New York: Continuum, 2006) di Sr. Margaret A. Farley, R.S.M., con lettera del 29 marzo 2010 indirizzò all?Autrice, per i buoni uffici di Sr. Mary Waskowiak, allora Superiora Generale delle Sisters of Mercy of the Americas, un?ampia valutazione preliminare, indicando i problemi dottrinali presenti nel testo.
La risposta del 28 ottobre 2010, fornita da Sr. Farley, non risultò sufficiente a chiarificare i problemi segnalati. Poiché il caso riguardava errori dottrinali presenti in un libro la cui pubblicazione si è rivelata causa di confusione tra i fedeli, la Congregazione decise di intraprendere un “esame con procedura urgente”, secondo il Regolamento per l?esame delle dottrine (cf. cap. IV, artt. 23-27).
Al riguardo, dopo la valutazione condotta da parte di una Commissione di esperti (cf. art. 24), la Sessione Ordinaria della Congregazione in data 8 giugno 2011 confermò che il libro in parola conteneva proposizioni erronee, la cui divulgazione arrischiava grave danno ai fedeli. Successivamente, con lettera del 5 luglio 2011, fu trasmesso a Sr. Waskowiak l?elenco delle proposizioni erronee, chiedendole di invitare Sr. Farley ad offrire una correzione delle tesi inaccettabili contenute nel suo libro (cf. artt. 25-26).
Con lettera del 3 ottobre 2011, Sr. Patricia McDermott, nel frattempo subentrata a Sr. Mary Waskowiak quale Superiora Generale delle Sisters of Mercy of the Americas, trasmise alla Congregazione la risposta di Sr. Farley, accompagnata dal parere proprio e di Sr. Waskowiak, in conformità con l?art. 27 del suddetto Regolamento.
Tale risposta, valutata dalla Commissione di esperti, il 14 dicembre 2011 fu sottoposta all?esame della Sessione Ordinaria per la decisione.
In tale occasione, considerando che la risposta di Sr. Farley non chiariva adeguatamente i gravi problemi contenuti nel suo libro, i Membri della Congregazione decisero di procedere alla pubblicazione di questa Notificazione.
1. Problemi di carattere generale
L?Autrice non presenta una comprensione corretta del ruolo del Magistero della Chiesa quale insegnamento autorevole dei Vescovi in comunione col Successore di Pietro, che guida la comprensione sempre più profonda, da parte della Chiesa, della Parola di Dio, come si trova nella Sacra Scrittura ed è trasmessa fedelmente dalla tradizione vivente della Chiesa. Nel trattare argomenti di carattere morale, Sr. Farley o ignora l?insegnamento costante del Magistero oppure, quando occasionalmente lo menziona, lo tratta come un?opinione tra le altre. Simile atteggiamento non può essere in alcun modo giustificato, neppure all?interno di una prospettiva ecumenica che l?Autrice desidera promuovere. Sr. Farley rivela altresì una comprensione difettosa della natura oggettiva della legge morale naturale, scegliendo invece di argomentare sulla base di conclusioni selezionate da determinate correnti filosofiche o dalla sua propria comprensione dell?”esperienza contemporanea”. Un tale approccio non è conforme alla genuina teologia cattolica.
2. Problemi specifici
Tra i numerosi errori e ambiguità del libro, sono da rilevare le prese di posizione circa la masturbazione, gli atti omosessuali, le unioni omosessuali, l?indissolubilità del matrimonio e il problema del divorzio e delle seconde nozze.
Masturbazione
Sr. Farley scrive: «La masturbazione [?] generalmente non comporta alcun problema di carattere morale. [?] Si è certamente verificato che molte donne [?] abbiano trovato un gran bene nel piacere ricercato con se stesse ? e forse proprio nella scoperta delle loro proprie possibilità in rapporto al piacere ?, qualcosa che molte non avevano sperimentato e nemmeno conosciuto al riguardo nelle loro relazioni sessuali ordinarie con mariti o amanti. In questo senso, è possibile affermare che la masturbazione favorisce realmente i rapporti più di quanto non li ostacoli. La mia osservazione conclusiva è perciò che i criteri della giustizia, così come sono venuta presentandoli, sembrerebbero applicabili alla scelta di provare piacere sessuale autoerotico solo in quanto tale attività può favorire o danneggiare, mantiene o limita, il benessere e la libertà di spirito. E questa rimane ampiamente una questione di carattere empirico, non morale» (p. 236).
Queste affermazioni non sono conformi alla dottrina cattolica: «Sia il Magistero della Chiesa ? nella linea di una tradizione costante ? sia il senso morale dei fedeli hanno affermato senza esitazione che la masturbazione è un atto intrinsecamente e gravemente disordinato. Qualunque ne sia il motivo, l?uso deliberato della facoltà sessuale al di fuori dei rapporti coniugali normali contraddice essenzialmente la sua finalità. Il godimento sessuale vi è ricercato al di fuori della relazione sessuale richiesta dall?ordine morale, quella che realizza, in un contesto di vero amore, l?integro senso della mutua donazione e della procreazione umana. Al fine di formulare un equo giudizio sulla responsabilità morale dei soggetti e per orientare l?azione pastorale, si terrà conto dell?immaturità affettiva, della forza delle abitudini contratte, dello stato d?angoscia o degli altri fattori psichici o sociali che possono attenuare, se non addirittura ridurre al minimo, la colpevolezza morale» [1].
Atti omosessuali
Sr. Farley scrive: «Dal mio punto di vista [?], le relazioni e gli atti omosessuali possono essere giustificati, conformemente alla stessa etica sessuale, proprio come le relazioni e gli atti eterosessuali. Perciò, le persone con inclinazione omosessuale, così come i loro rispettivi atti, possono e devono essere rispettati, sia che abbiano o non abbiano l?alternativa di essere altrimenti» (p. 295).
Tale posizione non è accettabile. La Chiesa Cattolica, infatti, distingue tra persone con tendenze omosessuali e atti omosessuali. Quanto alle persone con tendenze omosessuali, il Catechismo della Chiesa Cattolica insegna che esse devono essere accolte «con rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione» [2]. Quanto agli atti omosessuali, invece, il Catechismo afferma: «Appoggiandosi sulla Sacra Scrittura, che presenta le relazioni omosessuali come gravi depravazioni, la Tradizione ha sempre dichiarato che gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati. Sono contrari alla legge naturale. Precludono all?atto sessuale il dono della vita. Non sono il frutto di una vera complementarità affettiva e sessuale. In nessun caso possono essere approvati» [3].
Unioni omosessuali
Sr. Farley scrive: «Legislazioni sulla non-discriminazione degli omosessuali, ma anche sulle coppie di fatto, le unioni civili e i matrimoni gay, possono svolgere un ruolo importante nella trasformazione dell?odio, dell?emarginazione e della stigmatizzazione di gay e lesbiche, che vengono tuttora rafforzati da insegnamenti circa il sesso “contro natura”, il desiderio disordinato o l?amore pericoloso. [?] Una delle questioni al momento più urgenti, davanti all?opinione pubblica degli Stati Uniti, è il matrimonio tra persone dello stesso sesso ? vale a dire la concessione di un riconoscimento sociale e di una qualifica giuridica alle unioni omosessuali, sia maschili che femminili, paragonabile alle unioni tra eterosessuali» (p. 293).
Tale posizione è opposta all?insegnamento del Magistero: «La Chiesa insegna che il rispetto verso le persone omosessuali non può portare in nessun modo all?approvazione del comportamento omosessuale oppure al riconoscimento legale delle unioni omosessuali. Il bene comune esige che le leggi riconoscano, favoriscano e proteggano l?unione matrimoniale come base della famiglia, cellula primaria della società. Riconoscere legalmente le unioni omosessuali oppure equipararle al matrimonio, significherebbe non soltanto approvare un comportamento deviante, con la conseguenza di renderlo un modello nella società attuale, ma anche offuscare valori fondamentali che appartengono al patrimonio comune dell?umanità. La Chiesa non può non difendere tali valori, per il bene degli uomini e di tutta la società» [4]. «A sostegno della legalizzazione delle unioni omosessuali non può essere invocato il principio del rispetto e della non discriminazione di ogni persona. Una distinzione tra persone oppure la negazione di un riconoscimento o di una prestazione sociale non sono infatti accettabili solo se sono contrarie alla giustizia. Non attribuire lo statuto sociale e giuridico di matrimonio a forme di vita che non sono né possono essere matrimoniali non si oppone alla giustizia, ma, al contrario, è da essa richiesto» [5].
Indissolubilità del matrimonio
Sr. Farley scrive: «La mia personale posizione è che l?impegno matrimoniale sia soggetto a scioglimento per le stesse ragioni fondamentali per le quali ogni impegno permanente, estremamente grave e quasi incondizionato, può cessare di esigere un vincolo. Ciò comporta che ci possano in effetti essere situazioni nelle quali troppo è cambiato ? uno o entrambi i partner sono cambiati, la relazione tra di loro è cambiata, la ragione primaria del loro impegno reciproco sembra essere completamente estinta. Il senso di un impegno permanente è d?altronde proprio quello di vincolare a dispetto di tutti i cambiamenti che possono sopraggiungere. Ma lo si può sostenere sempre? Lo si può sostenere assolutamente, nonostante cambiamenti radicali e inaspettati? La mia risposta è: talvolta non è possibile. Talvolta l?obbligo deve essere sciolto e l?impegno può essere legittimamente modificato» (pp. 304-305).
Simile opinione è in contraddizione con la dottrina cattolica sull?indissolubilità del matrimonio: «L?amore coniugale esige dagli sposi, per sua stessa natura, una fedeltà inviolabile. È questa la conseguenza del dono di se stessi che gli sposi si fanno l?uno all?altro. L?amore vuole essere definitivo. Non può essere “fino a nuovo ordine”. Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l?indissolubile unità. La motivazione più profonda si trova nella fedeltà di Dio alla sua alleanza, di Cristo alla sua Chiesa. Dal sacramento del Matrimonio gli sposi sono abilitati a rappresentare tale fedeltà e a darne testimonianza. Dal sacramento, l?indissolubilità del Matrimonio riceve un senso nuovo e più profondo. Il Signore Gesù ha insistito sull?intenzione originaria del Creatore, che voleva un matrimonio indissolubile. Abolisce le tolleranze che erano state a poco a poco introdotte nella Legge antica. Tra i battezzati il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte» [6].
Divorzio e nuove nozze
Sr. Farley scrive: «Se dal matrimonio sono nati figli, gli ex-coniugi si saranno sostenuti a vicenda per anni, forse per tutta la vita, nel progetto familiare intrapreso. A ogni modo, le vite di due persone una volta sposate l?una con l?altra rimangono per sempre segnate dall?esperienza di quel matrimonio. La profondità di ciò che rimane ammette gradazioni, ma qualcosa rimane. Ciò che rimane, tuttavia, impedisce un secondo matrimonio? Secondo me, no. Qualunque tipo di obbligo comporti un legame residuo, non deve includere la proibizione di un nuovo matrimonio ? non più di quanto il legame in corso tra sposi comporti tale proibizione per chi permane in vita dopo la morte del coniuge» (p. 310).
Simile visione contraddice la dottrina cattolica che esclude la possibilità di seconde nozze successive a un divorzio: «Oggi, in molti paesi, sono numerosi i cattolici che ricorrono al divorzio secondo le leggi civili e che contraggono civilmente una nuova unione. La Chiesa sostiene, per fedeltà alla parola di Gesù Cristo (“Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un?altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio”: Mc 10,11-12), che non può riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il primo matrimonio. Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio. Perciò essi non possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione. Per lo stesso motivo non possono esercitare certe responsabilità ecclesiali. La riconciliazione mediante il sacramento della Penitenza non può essere accordata se non a coloro che si sono pentiti di aver violato il segno dell?Alleanza e della fedeltà a Cristo, e si sono impegnati a vivere in una completa continenza» [7].
Conclusione
Con questa Notificazione, la Congregazione per la Dottrina della Fede esprime profondo rammarico per il fatto che un membro di un Istituto di Vita Consacrata, Sr. Margaret A. Farley, R.S.M., affermi posizioni in diretto contrasto con la dottrina cattolica nell?ambito della morale sessuale. La Congregazione rende avveduti i fedeli che il suo libro Just Love. A Framework for Christian Sexual Ethics non è conforme alla dottrina della Chiesa. Non può di conseguenza essere utilizzato come valida espressione di dottrina cattolica né per la direzione spirituale e la formazione, né per il dialogo ecumenico e interreligioso. La Congregazione desidera inoltre incoraggiare i teologi perché proseguano nel compito dello studio e dell?insegnamento della teologia morale in piena conformità con i principi della dottrina cattolica.
Il Sommo Pontefice Benedetto XVI, nell?Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto in data 16 marzo 2012, ha approvato la presente Notificazione, decisa nella Sessione Ordinaria di questa Congregazione in data 14 marzo 2012, e ne ha ordinato la pubblicazione.
Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, 30 marzo 2012.
William Cardinale Levada
Prefetto
+ Luis F. Ladaria, S.I.
Arcivescovo titolare di Thibica
Segretario
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[1] Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2352; cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dichiarazione Persona humana circa alcune questioni di etica sessuale (29 dicembre 1975), n. 9: AAS 69 (1976), 85-87.
[2] Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2358.
[3] Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2357; cf. Gn 19,1-29; Rm 1,24-27; I Cor 6,10; I Tm 1,10; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dichiarazione Persona humana, n. 8: AAS 68 (1976), 84-85; ID., Lettera Homosexualitatis problema sulla cura pastorale delle persone omosessuali (1 ottobre 1986): AAS 79 (1987), 543-554.
[4] CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali (3 giugno 2003), n. 11: AAS 96 (2004), 48.
[5] Ibid., n. 8: AAS 96 (2004), 46-47.
[6] Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1646-1647 e 2382; cf. Mt 5,31-32; 19, 3-9; Mc 10,9; Lc 16,18; I Cor 7-10-11; CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pastorale Gaudium et spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, nn. 48-49; Codice di Diritto Canonico, can. 1141; GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica Familiaris consortio circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi (22 novembre 1981), n. 13: AAS 74 (1982), 93-96.
[7] Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1650; cf. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica Familiaris consortio, n. 84: AAS 74 (1982), 184-186; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera Annus Internationalis Familiae circa la recezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati (14 settembre 1994): AAS 86 (1994), 974-979.
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