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NORMAE DE GRAVIORIBUS DELICTIS
15.07.2010
Parte Prima
Art. 1
§ 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell’art. 52 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus, giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la Agendi ratio in doctrinarum examine.
§ 2. Nei delitti di cui al § 1, per mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 § 3 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
§ 3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al § 1 a norma degli articoli seguenti.
NORME SOSTANZIALI
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CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE:
BREVE RELAZIONE
CIRCA LE MODIFICHE INTRODOTTE NELLE
NORMAE DE GRAVIORIBUS DELICTIS
RISERVATI ALLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
15.07.2010
Nel nuovo testo delle Normae de gravioribus delictis, così come modificato a seguito della decisione del Romano Pontefice Benedetto XVI del 21 maggio 2010, sono presenti vari emendamenti sia nella parte concernente le norme sostanziali, sia in quella afferente le norme processuali.
Le modifiche introdotte nel testo normativo sono le seguenti:
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INTRODUZIONE STORICA ALLE NORME DEL MOTU PROPRIO
"SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA" (2001),
A CURA DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
15.07.2010
A distanza di nove anni dalla promulgazione del Motu Proprio «Sacramentorum sanctitatis tutela», la Congregazione per la Dottrina della Fede, nell’intento di migliorare l’applicazione della legge, ha ritenuto necessario introdurre alcuni cambiamenti a queste norme, senza modificare il testo nella sua interezza, ma solo in alcune sue parti.