Preoccupante sentenza della Cassazione, secondo la quale «il nascente vivo non è più feto né in senso biologico né in senso giuridico, bensì una persona».
Nel frattempo, la Corte Costituzionale sembra abbia ribadito il no alla fecondazione artificiale eterologa per coppie lesbiche.
Tutti attendono di conoscere le motivazioni della sentenza per sapere se davvero un figlio debba avere genitori di sesso differente: evitiamo trionfalismi prematuri.
Non dimentichiamo che la famigerata legge 40 è stata smantellata pezzo per pezzo già da 5 minuti dopo la sua approvazione.
Dunque, in entrambi i casi, potrebbe trattarsi di davvero poca cosa: se non ci alziamo tutti in piedi e facciamo propaganda serviranno anni prima di capire che il bambino è persona fin dal concepimento.
Ecco, intanto, l’informazione sul “nascente che è un essere vivo” (!!!) dal Sole 24 Ore.
L?ostetrica che provoca la morte del feto durante il travaglio risponde di omicidio colposo e non di aborto colposo. Perché il feto nascente è una persona. E i reati di omicidio e infanticidio tutelano lo stesso bene giuridico: la vita umana nella sua interezza. Con questi argomenti la Cassazione (sentenza 27539) ha confermato la condanna, a nove mesi con pena sospesa, per omicidio colposo a carico di un?ostetrica, colpevole di non aver monitorato attentamente il battito cardiaco e di aver somministrato alla madre l?ossitocina per aumentare le contrazioni.
Un verdetto che tiene conto dell?evoluzione della legge e giurisprudenza, anche sovranazionale, che si è mossa in un? ottica «di totale ampliamento della tutela dei diritti della persona e della nozione di soggetto meritevole di tutela, che dal nascituro e al concepito si è poi estesa fino all?embrione» e dunque al feto benché ancora nell?utero. I giudici attirano l?attenzione sull?articolo 578 del Codice penale sull?infanticidio che punisce per omicidio la madre che «cagiona la morte del figlio, immediatamente dopo il parto o del feto durante il parto».
Clicca per scaricare la sentenza <—Una mancata distinzione non casuale, ma in linea con l?intento del legislatore di riconoscere al feto qualità di uomo. Per la Suprema corte non deve confondere l?uso, nel dettare la norma, del termine feto: è, infatti, usato impropriamente «perché il nascente vivo non è più feto né in senso biologico né in senso giuridico, bensì una persona» . La logica conclusione è che se «in un parto, naturalmente o provocatamente immaturo», il nascente è «un essere vivo la sua uccisione volontaria costituisce omicidio o feticidio, qualunque sia stata la durata della gestazione». Prima di questo limite «la vita del prodotto del concepimento è tutelata da un altro reato: il procurato aborto».
Su questi presupposti cade la tesi della difesa che tendeva alla più mite condanna per aborto colposo. Per i giudici pesa anche la condotta della ricorrente che, malgrado la difficile situazione, rassicurava il ginecologo dicendo che tutto procedeva regolarmente, ignorando i segnali di sofferenza del bambino. Mentre delle giuste manovre avrebbero evitato che il bimbo nascesse già morto per asfissia. Per la Suprema corte «la tutela della vita non può soffrire lacune». La protezione comprende dunque anche il tempo del passaggio dal grembo materno alla vita extrauterina.
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