Da varie parti giunge notizia di inviti da studenti delle scuole secondarie alle più disparate associazioni, prime tra tutte quelle della galassia LGBT (1).
Sono inviti leciti? Di chi è la responsabilità? Cosa può fare la famiglia?
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L?Assemblea degli Studenti di Istituto è prevista dal DPR n. 249/1998 (2) che impone l?inserimento nel Regolamento d?Istituto della disciplina di tale riunioni.
Dopo qualche anno di drammatiche sperimentazioni, tale D.P.R. è stato corretto tornando a responsabilizzare la famiglia attraverso il Patto Educativo di Corresponsabilità (P.E.C. ex D.P.R 235/2007): «i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 codice civile, in relazione all?art. 147 c.c.)» (3).
Dunque, qualunque cosa prevedano il Regolamento d?Istituto o il P.E.C., i genitori restano responsabili dell?educazione dei propri figli: «Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori [?] nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di [?] comportamenti [?] che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana» (4). È ovviamente assurdo attribuire una responsabilità senza fornire strumenti di controllo e decisionali.
È in questo contesto che va inserito il tema del consenso informato preventivo, del quale si è recentemente parlato su queste pagine (5). Esso va inteso sia come applicazione del dettato costituzionale (art. 29) sia come strumento di coerenza con il codice civile.
Gli avversari della libertà di educazione (6) si appellano come sempre ai temi dell?autonomia scolastica (Leggi 537/1993 e 59/1997; D.P.R. 275/1999) e della libertà di insegnamento (art. 33 Cost.). Tuttavia, oltre a quanto sopra esposto circa il diritto naturale e costituzionale della famiglia nell?educazione, essi dimenticano che la legge sulla c.d. ?Buona Scuola? (Legge 107/2015) ha potenziato le competenze del dirigente scolastico, il quale ora «definisce gli indirizzi per le attività della scuola [?] indica, per l?elaborazione del PTOF, gli indirizzi [prima determinati dal Consiglio d?Istituto] per l?organizzazione dell?attività didattica curricolare ed extracurricolare, per il potenziamento dell?offerta formativa, per le attività progettuali anche d?intesa con gli enti e le associazioni del territorio» (7).
Pertanto, il Dirigente scolastico è oggi il principale responsabile ? sia civilmente che penalmente ? di quanto accade nella sua scuola.
Così, a nulla gli varrà appellarsi alle decisioni del Comitato Studentesco (generalmente composto dai ragazzi più politicizzati quando non appartenenti ai Centri Sociali): la responsabilità di quanto accade all?interno dell?edificio scolastico è sua.
Si pensi a un gruppo di genitori islamici (ma non solo) che, avvalendosi di un buon avvocato e di qualche prova fotografica, può sottoporre il Preside alla ?lotteria giudiziaria? sostenendo come le attività solitamente svolte dall?Arcigay violino gli articoli sulla ?Pornografia minorile? (codice penale, art. 600-ter), la ?Corruzione di minorenne?(c. p. Art.609-quinquies), l??Adescamento di minorenni? (c.p. Art. 609-undecies).
In questa prospettiva va segnalata l?intelligente presa di posizione di un Dirigente Scolastico di Martina Franca (TA) il quale, all?idea di trovarsi l?Arcigay nei locali del Liceo, ha fatto saltare sia l?Assemblea che la presenza della lobby LGBT: «la scuola non può sostituirsi ai genitori nell?educazione all?affettività [?] necessario il consenso informato da parte degli stessi genitori» (8).
Un Preside corretto, ma anche ? stante le nuove responsabilità ? prudente: ?Ccà nisciuno è fisso?.
da: [https:]]
NOTE.
(1) Si veda a mo? di esempio tra i tantissimi: Napoli: [https:]] ; Rieti: [www.frontierarieti.com] ; Ravenna: [www.emiliaromagnamamma.it] .
(2) Cfr. [https:]]
(3) Cfr. [www.edscuola.it] . Il testo del nuovo D.P.R. è preceduto da un?importante Nota interpretativa ministeriale del 31/7/2008 prot. 3602/PD.
(4) Ibidem, dove inoltre si premette: «l?affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di ?culpa in vigilando?, non lo solleva da quella di ?culpa in educando?, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare [?] di avere impartito al minore stesso un?educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984)» (4).
(5) Cfr. [https:]] e [https:]] .
(6) Cfr. [https:]]
(7) Cfr. [https:]]
(8) Cfr. [https:]]
L'articolo Gender: quando l?Assemblea degli Studenti chiama l?Arcigay proviene da Difendere la Vita.